Sentenza n. 5726/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 3778/2024 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere 2.500 euro mediante buono elettronico della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 3778/2024 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, assumendone il passaggio in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle 2.500 euro tramite buono elettronico della carta del docente. Dedotta l’inottemperanza, ha chiesto che fosse ordinata l’esecuzione entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della difesa della ricorrente, della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento, di una penalità pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto. Spese a carico del Ministero, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può disporre una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
in persona del Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione
La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio presso il quale opera il responsabile nominato commissario ad acta e consentirgli di delegare l’esecuzione a un funzionario della medesima amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue una pronuncia passata in giudicato e non fornisce elementi ostativi all’adempimento, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la penalità pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
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