Cassazione Civile, Ordinanza n. 28070/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ausiliario)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva promossa dalla società ricorrente nei confronti del debitore esecutato, alla quale aveva preso parte anche l'agente della riscossione quale interveniente. Dopo la pronuncia di estinzione della procedura esecutiva per rinuncia, il giudice dell'esecuzione ha emesso, in data successiva, un decreto di liquidazione dei compensi in favore dell'ausiliario addetto alla custodia. La società ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 chiedendo la rideterminazione del compenso e contestando anche che tutte le spese fossero state poste a suo carico. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione nei confronti del debitore e dell'agente della riscossione e l'ha accolta solo in parte nei confronti dell'ausiliario, riducendo il compenso. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme processuali e dell'art. 111 Cost. per avere il giudice emesso un decreto di liquidazione dopo l'estinzione della procedura, sostenendo che l'atto fosse abnorme e privo di potere; dall'altro la violazione dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011, per avere il Tribunale ritenuto che le contestazioni sul riparto delle spese dovessero essere fatte valere con ricorso per cassazione e non con opposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, pur con diversa motivazione, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione emesso dopo l'estinzione della procedura esecutiva: una volta definito il processo esecutivo, il giudice non ha più potere di liquidare i compensi dell'ausiliario, sicché l'eventuale provvedimento successivo è abnorme e non è opponibile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Ha inoltre osservato che la questione del soggetto tenuto al pagamento delle spese, quando contenuta nel decreto di liquidazione, ha natura interinale e provvisoria e non può fondare un ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa sull'opposizione. In conseguenza del rigetto, non sono state liquidate spese in favore degli intimati per mancata difesa, ma la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e deve versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il decreto di liquidazione emesso in carenza di potere, dopo l'estinzione del processo esecutivo, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., non con opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002
art. 2907 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo nella motivazione della Corte
artt. 1, 99, 101, 112, 310, 567, 629, 630, 631, 632 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della pretesa carenza di potere del giudice di liquidare dopo l'estinzione
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
non è il rimedio esperibile contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso dopo la definizione del processo; l'opposizione è inammissibile
art. 29 l. n. 794/1942
richiamato nel ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
richiamato nel secondo motivo per contestare il tipo di impugnazione esperibile
art. 380-bis c.p.c.
il giudizio è stato deciso in conformità alla proposta accelerata; la mancata adesione alla proposta confermata consente l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicati perché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna della ricorrente a somma in favore della Cassa delle ammende
art. 168 d.P.R. n. 115/2002
il decreto del magistrato che procede ha solo funzione di determinare le spettanze dell'ausiliario, non di individuare definitivamente il soggetto tenuto al pagamento
art. 633, n. 3, c.p.c.
l'ausiliario può agire per il pagamento mediante decreto ingiuntivo
art. 325 c.p.c.
la notificazione dell'opposizione inammissibile è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni, secondo la giurisprudenza richiamata
art. 327 c.p.c.
termine per proporre il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento abnorme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistendo il rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando il processo esecutivo è già stato definito con ordinanza di estinzione, il giudice dell'esecuzione non conserva il potere di liquidare successivamente i compensi dell'ausiliario o del consulente tecnico; un decreto emesso dopo la chiusura è abnorme.
- Il provvedimento di liquidazione dei compensi emesso in carenza di potere non si contesta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., da proporre nei termini di legge.
- Le censure che riguardano soltanto l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese, quando tale indicazione è contenuta nel decreto di liquidazione, non incidono sulla funzione propria del decreto, che resta quella di quantificare le spettanze dell'ausiliario e produce effetti solo interinali e provvisori.
- Nel giudizio di cassazione deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta può legittimare l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. quale sanzione per abuso del processo.
- La questione dell'inammissibilità originaria dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari è rilevabile d'ufficio quando si tratti di questione di puro diritto.
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