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Ordinanza

Ordinanza n. 415/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ceprano nel procedimento amministrativo iniziato con istanza presentata dalla società ricorrente il 29 ottobre 2024 e non concluso entro il termine indicato dall’art. 2, 2° comma, l. n. 241/1990; nonché per la condanna - del Comune di Ceprano a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, 3° comma, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Ceprano sull'istanza del 29 ottobre 2024 per l'avvio del procedimento di sistemazione dei terreni mediante permuta o sdemanializzazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha agito per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza volta alla sistemazione dei terreni sui quali insiste un tratto dell'Autostrada A1, gravati da uso civico e occupati con trasformazione irreversibile, mediante permuta ai sensi dell'art. 3, commi 8-bis e 8-ter, della legge n. 168/2017 oppure mediante sdemanializzazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1766/1927. Il ricorso è stato riassunto dopo che il Consiglio di Stato ha dichiarato la giurisdizione amministrativa, riformando una precedente sentenza del TAR. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e ha chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di altro ricorso relativo al provvedimento regionale che aveva dichiarato improcedibile la richiesta comunale di reintegrazione dei terreni e invitato il Comune a presentare un progetto di permuta. Dopo il passaggio in decisione, il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva approvato e pubblicato un avviso per individuare terreni privati boscati da destinare a uso civico e aveva successivamente approvato gli esiti dell'avviso, individuando cinque manifestazioni di interesse idonee, con la finalità di regolarizzare e compensare le aree occupate mediante il reperimento di terreni equivalenti.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ha osservato che l'attività comunale successiva all'istanza sembra configurare proprio l'avvio del procedimento richiesto dalla società, procedimento che può essere avviato dal Comune e deve concludersi con l'approvazione regionale. Tale attività potrebbe aver fatto venir meno il silenzio impugnato e l'interesse alla decisione. Il Collegio ha assegnato alle parti, per l'urgenza, cinque giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione, riservando ogni decisione, compresa quella sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.a.

    La riassunzione del giudizio è avvenuta a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato appartenente alla giurisdizione amministrativa la controversia.

  • art. 117 c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna del Comune a provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha imposto al Collegio di sottoporre previamente alle parti il possibile profilo di improcedibilità rilevato d'ufficio.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    È indicato dalla ricorrente quale parametro del termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto concludere il procedimento.

  • art. 3, commi 8-bis e 8-ter, l. n. 168/2017

    Costituisce la base normativa della richiesta di sistemazione dei terreni mediante permuta.

  • art. 12 l. n. 1766/1927

    È indicato quale base normativa alternativa per la sdemanializzazione.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato invocato dal Comune per ottenere la sospensione del giudizio in ragione della pendenza di un diverso ricorso connesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'avvio successivo del procedimento richiesto dal privato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, qualora renda non più configurabile l'inerzia dell'amministrazione sull'istanza originaria.
  • Quando il possibile venir meno dell'interesse al ricorso emerge d'ufficio dopo il passaggio in decisione, il giudice deve sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e assegnare un termine per il deposito di memorie prima di decidere.
  • Se la normativa attribuisce al Comune il potere di avviare il procedimento di sistemazione di terreni gravati da uso civico, l'attività comunale diretta a reperire terreni equivalenti per la regolarizzazione e compensazione delle aree occupate può configurare l'avvio del procedimento richiesto, anche se la conclusione resta subordinata all'approvazione regionale.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti specialiUsi civici e demani collettivi
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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