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Sentenza

Sentenza n. 51/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) del Piano Educativo Individualizzato del 27.10.2025, redatto, per l’anno scolastico 2025-2026, dalla Scuola Secondaria di Primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con il quale vengono assegnate 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno, incluso il verbale del Glo del 27.10.2025; C) per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia;

Giustizia amministrativa202506359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025-2026, nella parte in cui assegna 18 ore settimanali di sostegno su 30 ore di frequenza, nonché gli atti connessi e il verbale del GLO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il PEI della minore, affetta da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, deducendo l'insufficienza delle 18 ore di sostegno assegnate rispetto alle 30 ore di frequenza scolastica. Il PEI riconosceva la necessità di un supporto continuativo per l'intero orario, ma giustificava la riduzione in base alla disponibilità delle risorse assegnate alla scuola. Anche il verbale del GLO evidenziava difficoltà cognitive, procedurali, organizzative e relazionali tali da richiedere il supporto per tutto l'orario scolastico. Sono stati ravvisati vizi di violazione di legge, per falsa e non corretta applicazione degli artt. 3, 12 e 13 della legge n. 104/1992, degli artt. 7 e 10 del d.lgs. n. 66/2017, del decreto interministeriale n. 182/2020 e successive modificazioni e delle Linee guida allegate al decreto interministeriale n. 153/2023, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione del PEI. È stata inoltre contestata la mancata dimostrazione della tempestiva richiesta di posti di sostegno in deroga all'organico di diritto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto intrinsecamente illogico e contraddittorio il PEI, perché da un lato riconosceva la necessità di un sostegno continuativo per 30 ore e, dall'altro, ne limitava l'assegnazione a 18 ore richiamando la disponibilità delle risorse. Il diritto all'inclusione scolastica e alle misure di sostegno è costituzionalmente garantito e non può essere sacrificato per carenze di organico o insufficienza di risorse finanziarie. La quantificazione delle ore deve essere fondata sulle esigenze individuali risultanti dal PEI e dal GLO; in assenza di adeguate risorse nell'organico di diritto, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti in deroga. Nel caso concreto l'Amministrazione non ha provato di avere effettuato tale richiesta. Il giudice ha quindi annullato il PEI nella parte lesiva, accertato il diritto della minore alla copertura integrale delle 30 ore di frequenza mediante insegnante di sostegno e condannato l'Amministrazione alla conseguente assegnazione. Ha ordinato l'esecuzione entro 15 giorni, nominando, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 104/1992

    «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici»

    La disposizione individua il sostegno intensivo in presenza di una compromissione che richieda un intervento permanente, continuativo e globale e collega tale condizione al diritto alle prestazioni necessarie.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Fondano il diritto all'integrazione scolastica e alle misure di sostegno mediante personale docente specializzato.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, deve individuare gli obiettivi e le modalità del sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base dei PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno e consente l'assegnazione di risorse ulteriori rispetto all'organico di diritto.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice di impartire le misure necessarie ad assicurare l'effettività della tutela, fissando le modalità di esecuzione dell'obbligo conformativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024

    «sono “sostegni”: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione»

    Definisce i sostegni e distingue il sostegno ordinario dal sostegno intensivo in ragione della frequenza, durata e continuità.

  • decreto interministeriale n. 153/2023, Linee Guida allegate

    La proposta delle ore deve riferirsi esclusivamente alle esigenze dell'alunno titolare del PEI, essere coerente con la documentazione ufficiale e con l'effettivo utilizzo delle risorse, ed essere adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Il diritto dell'alunno con disabilità alle misure di sostegno scolastico necessarie per l'effettiva inclusione è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere limitato sulla sola base di carenze di organico, indisponibilità di risorse o vincoli finanziari dell'amministrazione.
  • La quantificazione delle ore di sostegno deve risultare coerente con le esigenze individuali accertate nel PEI e dal GLO. È illegittimo un PEI che riconosca la necessità di un sostegno continuativo per l'intero orario scolastico e, contraddittoriamente, assegni un numero inferiore di ore motivando la riduzione con la mera disponibilità delle risorse.
  • Il sostegno intensivo non determina automaticamente la copertura integrale dell'orario scolastico con rapporto 1:1; tuttavia, quando il PEI e il GLO individuano la necessità della copertura integrale, la riduzione delle ore è legittima solo se sorretta da una motivazione individualizzata, coerente con la documentazione sanitaria e funzionale e con l'effettiva organizzazione del progetto educativo.
  • Quando l'organico di diritto non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno individuale risultante dal PEI e dal GLO, il dirigente scolastico deve attivare tempestivamente la richiesta di posti di sostegno in deroga. La mancata richiesta può costituire illegittimità, salvo che l'amministrazione dimostri di averla effettuata e che l'ufficio competente non abbia assegnato le risorse richieste.
  • Le ore di sostegno sono assegnate alla classe ma sono funzionali al progetto educativo personalizzato dell'alunno con disabilità; non possono essere utilizzate liberamente per esigenze generiche della classe o della scuola, né per sostituire docenti assenti.
  • In caso di annullamento del PEI per insufficiente quantificazione delle ore, il giudice può accertare direttamente il diritto alla misura di sostegno risultante dal PEI e dal GLO, ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine breve e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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