Cassazione Penale, Sentenza n. 4796/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Noto avverso la sentenza di condanna per appropriazione indebita, per mancato deposito, con l'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.). Il ricorrente ha dedotto: a) illegittimità costituzionale del comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. per violazione degli artt. 24, 27 e 111 Cost.; b) erronea applicazione della norma e carenza/illogicità della motivazione in quanto aveva già eletto domicilio in un precedente verbale di identificazione (richiamando artt. 161 e 164 c.p.p. e art. 157-ter c.p.p.) e pertanto non sarebbe stato necessario depositare una nuova dichiarazione con l'appello. Ha chiesto che la Corte sollevasse questione di legittimità costituzionale o riformasse l'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato che, per effetto delle modifiche legislative (d.lgs. n. 150/2022), il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione costituisce un requisito formale a pena di inammissibilità e deve essere effettuato anche se il domicilio era stato dichiarato anteriormente negli atti. Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale ritenendola manifestamente infondata, richiamando precedente giurisprudenza; ha altresì precisato che l'obbligo non lede il diritto di difesa né comporta disparità rispetto al pubblico ministero o alla parte civile, e ha richiamato l'aumento di termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"; "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione è un requisito formale dell'impugnazione e la sua mancanza rende l'appello inammissibile, anche se il domicilio era stato previamente dichiarato negli atti del procedimento
d.lgs. 10/10/2022 n.150, art. 33, comma 1, lett. d)
Norma normativa che ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater nell'art. 581 c.p.p.; indica il quadro legislativo di riferimento delle modifiche
art. 157-ter cod. proc. pen., comma 3
"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater"
Collega l'efficacia della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini esclusivi della notificazione del decreto di citazione nelle impugnazioni, rafforzando la necessità del deposito specifico previsto dall'art. 581
art. 164 cod. proc. pen., comma 1 (modificato)
"La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1"
La modifica ha limitato la validità della dichiarazione/elezione di domicilio per specifici atti e gradi di procedimento, escludendo l'automatica valenza "per ogni stato e grado del procedimento", e quindi non esonera dal nuovo obbligo di deposito con l'appello
art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis
"I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza"
Prevede un aumento dei termini per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, quale bilanciamento delle nuove incombenze (es. deposito della dichiarazione/elezione di domicilio)
art. 24, 27, 111 Cost.
Articoli costituzionali richiamati dal ricorrente (diritto di difesa, principio della personalità della pena e presunzione di non colpevolezza, diritto a un giusto processo) che la Corte ha ritenuto non violati dall'obbligo formale introdotto dall'art. 581, comma 1-ter
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- Quando si propone appello penale è obbligatorio depositare con l'atto d'impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; la mancata produzione determina inammissibilità dell'impugnazione.
- La dichiarazione/elezione di domicilio già presente atti precedenti del processo non esonera dall'obbligo di depositarne una nuova con l'appello: la normativa vigente richiede un'attualizzazione formale effettuata con l'atto d'impugnazione.
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, il difensore deve allegare un specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, contenente la dichiarazione/elezione di domicilio; in tali casi i termini d'impugnazione sono aumentati di quindici giorni.
- Le censure di incostituzionalità fondate sulla compressione del diritto di difesa o sulla parità tra le parti, rispetto all'obbligo di deposito della dichiarazione di domicilio, sono difficili da accogliere alla luce della finalità di garantire rapidità ed effettività delle notificazioni e della partecipazione dell'imputato al giudizio d'impugnazione.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve verificare e documentare il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio e, se necessario, acquisire tempestivamente il mandato o la dichiarazione dall'assistito prima della proposizione dell'appello; conservare le ricevute di deposito è essenziale per la prova dell'adempimento.
- In caso di difficoltà nel reperire l'imputato prima del decorso del termine, valutare l'eventuale utilizzo del termine speciale aumentato (se il caso rientra nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza) o, se impossibile, considerare le conseguenze strategiche di un eventuale mancato deposito (rischio di inammissibilità e sanzioni economiche)
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