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Sentenza

Sentenza n. 2373/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del Comune di Peschiera Borromeo del 22 luglio 2022 prot. n. 27023 avente ad oggetto “Comunicazione avvio procedimento amministrativo per conformazione dell'attività intrapresa ai sensi dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 s.m.i.- Modifiche interne e dei prospetti con mutamento di destinazione d'uso per trasformazione, degli uffici e dell'abitazione del custode, in centro estetico e benessere, nell'ambito del complesso industriale sito in via Galileo Galilei n. 3, Peschiera Borromeo. - P.E. 045/2022”, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, conseguente e/o connesso anche allo stato non noto, ivi compresi gli atti eventualmente nelle more assunti in ordine alla determinazione della monetizzazione delle aree a standard; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2023: in parte qua della delibera della Giunta del Comune di Peschiera Borromeo del 19 ottobre 2022 n. 227 avente a oggetto “Approvazione della proposta di monetizzazione aree a standard a compensazione dell'incremento del fabbisogno determinato dal mutamento di destinazione d'uso da produttivo a terziario di parte dell'immobile sito in Peschiera Borromeo, via Galileo Galilei n. 3”; del provvedimento prot. n. AOO.0.20/12/2022.0045842 avente ad oggetto ‘Comunicazione di richiesta pagamento monetizzazione valore aree a standard – S.C.I.A. del 28/01/2022 prot. n. 3215 – P.E. 045/2022 Descrizione intervento: Ristrutturazione edilizia - Modifiche interne e dei prospetti con mutamento di destinazione d'uso per trasformazione, degli uffici e dell'abitazione del custode, in centro estetico e benessere, nell'ambito del complesso industriale Eure Inox sito in via Galileo Galilei n°3, Peschiera Borromeo”; nonché per l'accertamento ex art. 133, c. 1 lett. a) n. 3) e lett. f) c.p.a. dell'insussistenza dei presupposti per la richiesta di conformazione della SCIA P.E. n. 45/2022; dell'insussistenza dei presupposti di debenza della cessione di aree a standard o di interesse pubblico generale, ovvero di monetizzazione alternativa alla predetta cessione; nonché infine per la condanna del Comune di Peschiera Borromeo a corrispondere alla Eure Inox s.r.l. la somma di euro 36.814,40, versata a titolo di monetizzazione di aree a standard, oltre rivalutazione e interessi maturati e maturandi.

Giustizia amministrativa202203035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento di conformazione della SCIA mediante cessione o monetizzazione di aree a standard, successiva delibera comunale di approvazione della monetizzazione e richiesta di pagamento della relativa somma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione con cui il Comune, oltre il termine previsto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990, aveva richiesto la conformazione della SCIA mediante il reperimento o la monetizzazione della dotazione aggiuntiva di aree a standard conseguente al mutamento di destinazione d'uso da produttivo a terziario. Ha dedotto, in primo luogo, la tardività dell'esercizio dei poteri conformativi e inibitori, nonché carenza di potere e sviamento. In secondo luogo, ha contestato l'erroneità della pretesa sostanziale di cessione o monetizzazione degli standard, assumendo che il mutamento d'uso non fosse urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 e della normativa regionale e comunale richiamata. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera comunale che aveva autorizzato la monetizzazione e la successiva richiesta di pagamento, deducendone vizi propri e derivati. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la conformazione della SCIA e della debenza della monetizzazione, nonché la restituzione della somma versata con riserva. Il Comune ha sostenuto che la SCIA fosse ab origine incompleta, per la mancata indicazione e corresponsione della monetizzazione, e che tale incompletezza impedisse il perfezionamento della SCIA e l'operatività del termine perentorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbenti le censure relative alla tardività dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990. Ha preliminarmente respinto l'eccezione della società sull'invalidità della costituzione del Comune, rilevando la presenza della procura conferita dal Sindaco e della delibera di Giunta che lo autorizzava a resistere in giudizio. Nel merito, ha affermato che la monetizzazione sostitutiva degli standard costituisce espressione di potestà autoritativa e attiene alla disciplina del territorio, distinguendosi dal contributo di costruzione, che opera nell'ambito di un rapporto paritetico e sul piano dell'efficacia. Di conseguenza, le contestazioni comunali relative alla monetizzazione devono essere esercitate, in presenza di una SCIA legittimamente presentata, entro il termine previsto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, oppure, dopo la scadenza, mediante autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Nel caso concreto il Comune aveva adottato la comunicazione di conformazione oltre il termine perentorio. Il TAR ha escluso che la SCIA potesse qualificarsi come incompleta o non veritiera in modo tale da impedire il decorso del termine: la società aveva infatti esplicitato nella relazione accompagnatoria le ragioni per cui riteneva non dovuta la cessione o monetizzazione, sicché non vi erano falsità o reticenze. Inoltre, la contestata carenza riguardava comunque il versamento di una somma di denaro e non un vizio strutturale e di gravità tale da impedire senza dubbio alla SCIA di produrre effetti. Sono stati pertanto annullati la comunicazione di conformazione, la delibera di Giunta limitatamente alla pratica oggetto del giudizio e la successiva richiesta di pagamento. Il Comune è stato condannato a ripetere alla società euro 36.814,40, oltre alle spese processuali liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    il termine [di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990] non può operare (solo) laddove emerga una oggettiva non veridicità o assenza delle informazioni fornite dal privato ai sensi delle stesse previsioni di legge, tale da impedire lo svolgimento del previsto controllo pubblico entro il termine assegnato dalla legge stessa

    Il potere inibitorio o conformativo deve essere esercitato entro il termine perentorio previsto dalla norma, salvo che le informazioni della SCIA siano oggettivamente non veritiere o assenti in modo da impedire il controllo dell'amministrazione entro il termine.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il potere comunale di conformazione della SCIA, esercitato oltre il termine perentorio, è illegittimo se non preceduto dall'esercizio dell'autotutela nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Decorso il termine per l'esercizio dei poteri ordinari sulla SCIA, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante annullamento d'ufficio, nel rispetto dei relativi presupposti e limiti.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata nell'ambito della controversia sul rilievo urbanistico del mutamento di destinazione d'uso, ma il giudice definisce il ricorso sulla base della tardività dell'esercizio dei poteri comunali.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard è ricondotta alla disciplina del territorio e agli elementi essenziali della validità del titolo edilizio.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 3, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda di accertamento nell'ambito della giurisdizione esclusiva.

Massime di principio

  • La monetizzazione sostitutiva della cessione di aree a standard costituisce espressione di potestà autoritativa, attiene alla disciplina del territorio e si distingue dal contributo di costruzione, che opera sul piano dell'efficacia del titolo e nell'ambito di un rapporto paritetico.
  • Quando la SCIA è stata legittimamente presentata, le contestazioni dell'amministrazione relative alla necessità di cessione o monetizzazione degli standard devono essere esercitate entro il termine perentorio previsto dall'art. 19, commi 3 e 6-bis, l. n. 241/1990; decorso tale termine, l'intervento è possibile soltanto mediante autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della stessa legge.
  • La mera mancata indicazione o corresponsione della monetizzazione degli standard non impedisce, di per sé, il perfezionamento della SCIA né rende inoperante il termine perentorio per l'esercizio dei poteri amministrativi, quando il segnalante abbia esplicitato le ragioni della propria diversa qualificazione giuridica.
  • L'eccezione alla perentorietà del termine previsto per i poteri sulla SCIA opera soltanto in presenza di informazioni oggettivamente non veritiere o assenti, oppure di vizi strutturali e di gravità tale da impedire senza dubbio alla segnalazione di produrre effetti e da rendere impossibile il controllo amministrativo nel termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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