Cassazione Civile, Ordinanza n. 20055/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1989 tra una società poi fallita e l’amministrazione regionale, nell’ambito della quale la società aveva assunto il commissariamento per conto dell’assessorato di servizi promo-pubblicitari, tra cui iniziative legate alla pubblicizzazione del vino Marsala. A seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fallita per il pagamento di somme asseritamente dovute a saldo e a ristoro forfettario delle spese, l’assessorato propose opposizione e il decreto fu revocato. Dopo un primo ciclo di giudizi e un rinvio della Cassazione, la curatela insistette per ottenere il pagamento del corrispettivo, dedusse anche il diritto al risarcimento del danno per il ritardo e, in subordine, l’azione di arricchimento senza causa. Nel ricorso per cassazione la curatela articolò cinque motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sul mancato accoglimento della domanda di pagamento e sulla mancata ammissione di prova testimoniale; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione dei documenti e per aver ritenuto non prodotta la documentazione giustificativa; 3) omessa pronuncia sul giuramento decisorio deferito in appello e riproposto nel giudizio di rinvio; 4) vizio motivazionale sulla mancata decisione sul medesimo giuramento; 5) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione nella condanna alle spese anche dei gradi precedenti, benché la controparte avesse chiesto espressamente solo quelle del rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo: il primo e il quarto perché formulati come vizi motivazionali non più deducibili nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; il secondo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità; il terzo perché il giuramento decisorio era stato solo richiamato nella comparsa conclusionale del rinvio, atto meramente illustrativo, e quindi tardivo o comunque non utilmente dedotto. Ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che il giudice di rinvio deve regolare d’ufficio le spese complessive dell’intero processo e che non vi è ultrapetizione se la parte vittoriosa ha chiesto solo le spese del rinvio, poiché la pronuncia deve comunque riferirsi all’esito globale della lite. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la violazione di norme processuali deve essere effettiva; non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria non è più deducibile nei termini previgenti; resta solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti attuali.
artt. 115 e 116 c.p.c.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte, disatteso prove legali o attribuito efficacia di piena prova a elementi che non la hanno; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 233 c.p.c.
il giuramento decisorio deve essere proposto nel rispetto delle scansioni processuali e non può essere utilmente introdotto in una comparsa conclusionale, che ha sola funzione illustrativa.
artt. 350, 352, 392 e 394 c.p.c.
nel giudizio di rinvio rilevano le preclusioni proprie del grado e la funzione del rinvio quale prosecuzione del processo definito in cassazione.
art. 112 c.p.c.
non c’è ultrapetizione nella regolazione delle spese se il giudice di rinvio liquida le spese dell’intero processo, perché deve provvedere d’ufficio sulla loro complessiva ripartizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 2909 c.c.
richiamato nel pregresso giudizio di legittimità in tema di giudicato, come limite alla riesamina di questioni già coperte da decisione definitiva.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel pregresso giudizio di legittimità in tema di giudicato formale.
art. 1453 c.c.
richiamato nel precedente sviluppo della controversia con riferimento all’eccezione di improponibilità poi disattesa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare la denuncia di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non dedotte, o attribuisca efficacia di prova legale a elementi che non la hanno, non quando si contesti l’apprezzamento delle prove raccolte.
- Il giuramento decisorio deve essere introdotto e coltivato nelle forme e nei tempi propri del grado in cui è richiesto; una mera riproposizione in comparsa conclusionale, atto solo illustrativo, è inidonea a fondare una censura di omessa pronuncia.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve regolare d’ufficio le spese dell’intero processo, e la limitazione della richiesta di una parte alle sole spese del rinvio non impedisce la liquidazione complessiva delle spese dei gradi precedenti.
- La comparsa conclusionale non può essere utilizzata per introdurre nuove domande o nuove istanze istruttorie, poiché ha funzione esclusivamente illustrativa delle conclusioni già ritualmente formulate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19999/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20000/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20004/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20005/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2023 del 13/07/2023
- ordinanza_civile · 13 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20016/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →