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Sentenza

Sentenza del 15/10/2015 n. 4442 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Rettifica della plusvalenza da cessione di ramo d'azienda - Valore di mercato accertato ai fini dell'imposta di registro maggiore del prezzo convenuto - Applicazione automatica del valore di mercato - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La rettifica è stata ritenuta illegittima. Il valore di mercato rilevante ai fini dell’imposta di registro non può essere automaticamente utilizzato per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi. In ambito reddituale, la base di calcolo è costituita dal prezzo di cessione convenuto dalle parti; pertanto, un maggiore valore di mercato, da solo, non è sufficiente a giustificare l’accertamento di una maggiore plusvalenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d’azienda assumendo automaticamente, ai fini reddituali, il maggiore valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, invece del prezzo di cessione effettivamente convenuto dalle parti. Il ricorrente contestava tale automatica equiparazione, sostenendo che la plusvalenza imponibile dovesse essere determinata sulla base del corrispettivo pattuito, salvo la prova di ulteriori elementi idonei a dimostrare l’inesistenza o l’inattendibilità del prezzo dichiarato.

Norme richiamate

  • Norme in materia di imposta di registro

    Ai fini dell’imposta di registro può assumere rilievo il valore venale o di mercato del bene trasferito, secondo i criteri propri di tale imposta. Tale valore, tuttavia, non determina automaticamente il corrispettivo rilevante ai fini reddituali.

  • Norme in materia di determinazione della plusvalenza da cessione d’azienda o ramo d’azienda

    La plusvalenza imponibile deve essere determinata sulla base del prezzo di cessione effettivamente pattuito, salvo che l’Amministrazione dimostri, con elementi ulteriori e specifici, che il corrispettivo dichiarato non sia reale o sia inattendibile.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini di un’imposta non può essere automaticamente trasferito ai fini di un’altra imposta, poiché ciascun tributo può avere presupposti, basi imponibili e criteri di determinazione differenti.
  • Nelle cessioni di azienda o di ramo d’azienda, ai fini della plusvalenza, il riferimento principale è il corrispettivo contrattuale effettivamente convenuto dalle parti.
  • La mera differenza tra il valore di mercato e il prezzo dichiarato non è, da sola, sufficiente a dimostrare l’esistenza di una maggiore plusvalenza imponibile.
  • L’Amministrazione finanziaria deve fornire ulteriori elementi concreti per contestare il prezzo dichiarato, come pagamenti occulti, collegamenti tra le parti, contabilizzazioni incoerenti o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
  • La presunzione derivante da un valore di mercato maggiore può costituire un elemento di indagine, ma non legittima automaticamente la rettifica del reddito.

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