Cassazione Penale, Ordinanza n. 05607/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il soggetto interessato ha proposto domanda esecutiva volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra più condotte già oggetto di distinti giudizi. La Corte d'appello di Napoli, investita della richiesta quale giudice dell'esecuzione, l'ha respinta ritenendo non ravvisabili concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra i fatti. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; i motivi sono stati poi ribaditi con memoria difensiva. La critica, secondo la Corte di cassazione, si risolveva però in una richiesta di rivalutazione del merito fattuale, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura mirasse sostanzialmente a una nuova valutazione in fatto dei profili già esaminati dal giudice dell'esecuzione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in misura congrua in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito e delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione richiede l'emersione di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra le diverse condotte; in mancanza, il diniego motivato dal giudice dell'esecuzione non è censurabile in cassazione se la doglianza mira solo a una diversa lettura del fatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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