Sentenza n. 3640/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 0011202 del 9 maggio 2025 adottato dal Comune di Olgiate Olona - Ufficio Tecnico, recante «Parco fotovoltaico a terra - Via della Repubblica - Fg. 11 - Mappali n° 6099 - 7522 - 7523 - 921 - 7521 - 7518 - 6528 - 7516 - 7517 - 7520 - 341 - FER - DILA identificativo “FRDL 392846” - Diniego»; - nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, conseguenti e/o connessi, ancorché non conosciuti, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la comunicazione dell’11 aprile 2025 prot. 9223 adottata dal Comune di Olgiate Olona - Ufficio Tecnico, recante «Parco fotovoltaico a terra - Via della Repubblica - Fg. 11 - Mappali n° 6099 - 7522 - 7523 - 921 - 7521 - 7518 - 6528 - 7516 - 7517 - 7520 - 341 - FER - DILA identificativo “FRDL 392846” - Comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis Lg. 241/90», nonché la comunicazione richiesta integrazioni e sospensione dei termini inviata dal Comune di Olgiate Olona in data 13 marzo 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale e conseguente inibizione dei lavori dichiarati per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e di una cabina elettrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Olgiate Olona, nonché gli atti presupposti, inclusi la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la richiesta di integrazioni con sospensione dei termini, relativi a una DILA presentata per un impianto fotovoltaico in area agricola. Il Comune ha ritenuto non rispettati, per l’impianto, i parametri urbanistici dell’ambito agricolo E1 previsti dal piano delle regole del PGT, in particolare la superficie coperta massima del 10% della superficie del lotto e la distanza minima di 10 metri dai confini, e, per la cabina elettrica, la distanza minima di 20 metri dal confine stradale prevista dall’art. 26 d.P.R. 495/1992. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della disciplina statale e unionale sugli impianti da fonti rinnovabili e sulle aree idonee, dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, della normativa regionale e delle NTA comunali, nonché carenza di motivazione e istruttoria e irragionevolezza. Il ricorrente ha sostenuto che la localizzazione in area idonea impedisse al Comune di applicare i parametri urbanistici locali e le fasce di rispetto stradale; che l’impianto dovesse essere qualificato come infrastruttura tecnologica e non come impianto produttivo; e che la cabina, quale volume tecnico, potesse beneficiare della disciplina speciale dell’art. 28 delle NTA. Con il secondo motivo è stata contestata l’applicabilità dell’art. 21 delle NTA, poiché l’impianto fotovoltaico non costituirebbe un edificio né rientrerebbe tra gli interventi edilizi espressamente contemplati dalla disposizione. È stato inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto svolgere una verifica concreta dell’impatto dell’impianto e fornire una motivazione rafforzata in ragione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità dell’impugnazione degli atti endoprocedimentali, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dalla questione per l’infondatezza del ricorso nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure esaminate congiuntamente. Ha affermato che la qualificazione dell’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021 supera eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento incompatibili con l’installazione di impianti FER in area agricola, ma non esclude l’applicazione degli ulteriori parametri urbanistico-edilizi locali, quali superficie coperta e distanze dai confini. La medesima qualificazione non sottrae l’intervento alle fasce di rispetto stradale previste dal d.P.R. 495/1992. Il Collegio ha escluso che il parco fotovoltaico possa essere qualificato come semplice impianto tecnologico ai sensi dell’allegato W delle NTA, poiché è destinato alla produzione di energia elettrica e non al funzionamento di un servizio a rete al servizio degli insediamenti. Esso costituisce invece un’infrastruttura o attrezzatura produttiva, destinata stabilmente e continuativamente allo svolgimento di un’attività economica, anche se soggetta a successivo ripristino del terreno. L’impianto rientra inoltre nella nozione di nuova costruzione dell’art. 3, comma 1, lett. e.3), d.P.R. 380/2001, poiché comporta la trasformazione permanente di suolo inedificato; di conseguenza, i parametri relativi alla superficie coperta e alle distanze sono applicabili anche ai pannelli installati a terra, che sottraggono stabilmente area libera e incidono sulla permeabilità del suolo. Quanto alla cabina elettrica, l’art. 28 delle NTA, quale disciplina speciale e di stretta interpretazione, riguarda le sole cabine qualificabili come opere di urbanizzazione primaria destinate a servire un insediamento urbanistico, non la cabina funzionale al parco fotovoltaico. Trova quindi applicazione l’art. 26 d.P.R. 495/1992. La cabina costituisce anch’essa una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.3), d.P.R. 380/2001, e la fascia di rispetto stradale comporta un vincolo di inedificabilità assoluta, indipendente dalle caratteristiche concrete dell’opera e dall’accertamento di specifici rischi per la circolazione. Il provvedimento comunale è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché indicava le disposizioni applicate e le ragioni del mancato recepimento dei chiarimenti regionali; non era necessaria un’ulteriore motivazione rafforzata. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021
La norma è interpretata nel senso che la localizzazione dell’impianto in area idonea supera eventuali previsioni urbanistiche locali di azzonamento incompatibili, ma non esclude l’applicazione degli altri parametri urbanistico-edilizi vigenti.
L’idoneità dell’area non comporta una deroga generalizzata alla disciplina urbanistica ed edilizia locale.
art. 6, comma 2, d.lgs. 28/2011
La compatibilità urbanistica dell’intervento rimane il presupposto basilare per l’abilitazione di impianti FER secondo il meccanismo della PAS.
Gli impianti da fonti rinnovabili devono comunque rispettare i parametri urbanistico-edilizi applicabili, salvo il superamento delle sole previsioni di azzonamento incompatibili.
art. 21 NTA del PGT del Comune di Olgiate Olona
Superficie coperta Rc pari al 10% della superficie del lotto e distanza minima dai confini di proprietà pari a 10 metri.
I parametri previsti per l’ambito agricolo E1 si applicano anche alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra qualificati come infrastrutture e attrezzature produttive.
art. 3, comma 1, lett. e.3), d.P.R. 380/2001
È “nuova costruzione” anche la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
La nozione di nuova costruzione comprende gli impianti fotovoltaici e le cabine elettriche che trasformano stabilmente il suolo, anche se non consistono in edifici in senso tradizionale.
art. 26 d.P.R. 495/1992
Distanza minima di 20 metri dal confine stradale per la cabina elettrica.
La disciplina delle fasce di rispetto stradale si applica alla cabina elettrica e comporta un vincolo di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalla natura tecnica o dalle caratteristiche dell’opera.
art. 28 NTA del PGT del Comune di Olgiate Olona
Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970.
La deroga riguarda esclusivamente le cabine qualificabili come opere di urbanizzazione primaria destinate a servire un insediamento urbanistico; non si applica alla cabina funzionale a un parco fotovoltaico.
art. 10-bis l. 241/1990
La questione relativa all’impugnabilità della comunicazione dei motivi ostativi è stata espressamente lasciata impregiudicata, poiché il ricorso è stato respinto nel merito.
Massime di principio
- La qualificazione di un’area come idonea alla localizzazione di impianti da fonti rinnovabili supera le sole previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano l’installazione dell’impianto, ma non esclude l’applicazione degli ulteriori parametri urbanistico-edilizi vigenti, inclusi superficie coperta, distanze dai confini e fasce di rispetto stradale.
- Un impianto fotovoltaico destinato con carattere di continuità alla produzione di energia elettrica costituisce infrastruttura o attrezzatura produttiva e non mero impianto tecnologico al servizio delle funzioni insediate, quando non sia funzionalmente destinato all’erogazione o al funzionamento di un servizio a rete per gli insediamenti.
- La realizzazione a terra di pannelli fotovoltaici rientra nella nozione di nuova costruzione quando comporta una trasformazione stabile del suolo inedificato; pertanto, i parametri urbanistici riferiti alla superficie coperta possono essere applicati anche a superfici stabilmente occupate dai pannelli, in quanto sottratte all’area libera del lotto.
- Le disposizioni speciali delle norme tecniche di attuazione che consentono la collocazione di cabine elettriche nelle fasce di rispetto stradale sono di stretta interpretazione e si applicano alle sole cabine costituenti opere di urbanizzazione primaria destinate a servire un insediamento urbanistico.
- La fascia di rispetto stradale configura un vincolo di inedificabilità assoluta, che opera indipendentemente dalle caratteristiche tecniche dell’opera, dalla sua qualificazione come volume tecnico e dalla concreta dimostrazione di un rischio per la circolazione.
- Quando il provvedimento inibitorio indica le norme urbanistiche ed edilizie applicate e spiega le ragioni per cui non accoglie una diversa interpretazione prospettata dall’autorità regionale, non è necessaria un’ulteriore motivazione rafforzata fondata sul principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
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