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Sentenza

Sentenza n. 2200/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza del 3 marzo 2026 relativa alla SCIA e alla richiesta di esercizio dei poteri di controllo, vigilanza e repressione degli abusi edilizi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito avverso il silenzio del Comune di Taormina sull’istanza con cui aveva chiesto riscontro in ordine alla SCIA protocollata nel 2020 e l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi sui lavori eseguiti in un fabbricato di quattro elevazioni fuori terra. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che la vicenda fosse già definita da una precedente sentenza resa su un’azione di accesso, che l’istanza costituisse una richiesta di chiarimenti e non una nuova domanda, che la documentazione fosse stata acquisita in altro procedimento giudiziario e che la domanda relativa ai poteri repressivi fosse generica e non potesse imporre l’adozione di una specifica misura. Ha inoltre dedotto la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché aveva fornito riscontro all’istanza con due note del giugno 2026 e aveva comunicato l’avvio del procedimento volto a dichiarare l’inefficacia della SCIA. Il ricorrente, alla luce del riscontro ricevuto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Comune alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva dato riscontro all’istanza successivamente alla proposizione del ricorso, soddisfacendo la pretesa azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico del Comune, applicando il principio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto non condivisibili le difese dell’Amministrazione: ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990, il procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso anche quando l’Amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; le difese svolte nel processo non possono sostituire tale provvedimento; la complessità dell’istruttoria non attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere di dilatare i termini; la mera comunicazione di avvio del procedimento è un atto interlocutorio e non elimina il silenzio-inadempimento. Il giudice ha inoltre riconosciuto l’interesse del confinante a sollecitare l’esercizio dei poteri repressivi edilizi e ha ritenuto sussistente l’interesse al ricorso al momento della proposizione, poiché la documentazione era stata acquisita integralmente solo dopo le note comunali. Ha escluso anche l’inammissibilità della domanda, richiamando il potere-dovere del giudice di qualificare l’azione in base agli elementi sostanziali e, ove possibile, di convertirla. Il Comune è stato condannato alla rifusione di 2.500 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

    L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza inammissibile o infondata; le difese processuali e gli atti meramente interlocutori non sono sostitutivi della determinazione conclusiva.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni

    L’eventuale non corretta qualificazione formale della domanda non determina di per sé l’inammissibilità, dovendo il giudice considerare gli elementi sostanziali dell’azione e potendo disporne la conversione quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso anche se ritiene l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; tale obbligo non è sostituibile dalle difese svolte nel giudizio.
  • La complessità dell’istruttoria o il carico di lavoro dell’ufficio non attribuiscono all’amministrazione un autonomo potere di prolungare i termini procedimentali oltre i limiti previsti dall’ordinamento.
  • La mera comunicazione di avvio di un procedimento, in quanto atto interlocutorio, non elimina il silenzio-inadempimento se non è accompagnata dalla conclusione del procedimento con una determinazione espressa.
  • Il proprietario o titolare di una posizione qualificata confinante con l’intervento edilizio, ove dimostri uno stabile collegamento con il territorio e una possibile incidenza dannosa dell’inerzia amministrativa, è legittimato a sollecitare l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi e ad agire contro il silenzio dell’amministrazione.
  • La sopravvenuta adozione di un riscontro amministrativo dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, ma le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale quando il ricorso risultava fondato al momento della sua proposizione.
  • Il giudice amministrativo deve qualificare la domanda secondo i suoi elementi sostanziali e può convertirne l’azione, ove ne ricorrano i presupposti, senza dichiararla inammissibile per la sola qualificazione formale utilizzata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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