Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8065/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per il reato di truffa, deducendo la nullità della sentenza per omissione della notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia (avv. Amedeo Di Odoardo/Di Edoardo). La nomina del difensore era stata comunicata prima dell'emissione del decreto (nomina comunicata il 6/7/2022 o 6/9/2022 secondo gli atti), ma la Corte di appello non ha provveduto a notificare il decreto emesso il 7/7/2023 al nuovo difensore, lesione che ha inciso sull'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia integra una causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., quando incide sull'intervento e sull'assistenza dell'imputato, e che nel caso concreto sussisteva tale omissione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello de L'Aquila per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (e successive modifiche)

    Richiamata per evidenziare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; rileva quale quadro procedurale adottato ma non è la causa dell'annullamento.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Interpretata dalla Corte nel senso che l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del suo difensore configura una nullità assoluta di ordine generale quando incide sull'assistenza e rappresentanza dell'imputato; tale nullità è insanabile e legittima l'annullamento della sentenza.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 24630/2015; Sez. 3, n. 26266/2018; Sez. 6, n. 29683/2020)

    Fornisce orientamenti consolidati sul principio che la lesione del diritto di scelta del difensore di fiducia e la mancata notifica al nuovo difensore integrano causa di nullità insanabile che compromette la regolarità del giudizio.

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia nominato prima dell'emissione del decreto può determinare una nullità assoluta del processo quando incide sull'assistenza e rappresentanza dell'imputato.
  • Tale nullità è inidonea a essere sanata se concerne l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore, e comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
  • Corti e parti devono accertare la correttezza delle notifiche all'avvocato di fiducia e aggiornare tempestivamente la comunicazione delle nomine difensive per evitare la caducazione del procedimento.
  • In presenza di omissioni di notifica rilevanti, il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio o, come nel caso esaminato, annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte competente per il prosieguo.
  • La disciplina sul contraddittorio scritto (es. art. 23 D.L. 137/2020) regola modalità procedurali ma non può sostituire i diritti essenziali alla difesa garantiti dalla notifica al difensore di fiducia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.