Cassazione Civile, Ordinanza n. 35301/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi dovuti a titolo di gestione aziende con dipendenti, relativi al periodo ottobre 2012 - maggio 2015, per euro 14.659,67. La società cooperativa aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'avviso e la decisione era stata confermata in appello. La Corte territoriale aveva ritenuto decisivo il fatto che l'ente non avesse prodotto il corretto verbale ispettivo posto a fondamento della pretesa, ritenendo non assolto l'onere probatorio. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e art. 24 d.lgs. n. 46/1999, sostenendo che l'omessa prova della notificazione del verbale di accertamento non impedisse al giudice di esaminare comunque il merito della pretesa contributiva e che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, l'atto prodromico non sia presupposto necessario di validità dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nella riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali disciplinata dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46/1999, in mancanza di una previsione espressa che subordini la riscossione alla previa notifica di un avviso di accertamento, la mancata produzione del verbale ispettivo non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso di addebito né preclude al giudice la verifica della fondatezza sostanziale della pretesa. Poiché la Corte d'appello si era arrestata alla sola mancata produzione del verbale, senza esaminare la documentazione comunque in atti e le allegazioni della controparte, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul diverso regime della riscossione contributiva e sul fatto che il giudice di merito deve comunque valutare la fondatezza della pretesa.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte di legittimità precisa che il giudice non può esaurire l'accertamento nella sola constatazione della mancata produzione del verbale se dagli atti emergono elementi per scrutinare la pretesa.
art. 24 d.lgs. n. 46/1999
Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, non prevede che la validità della riscossione sia condizionata alla previa notifica di un atto di accertamento, a differenza di quanto avviene in altri settori sanzionatori.
artt. 24 e ss. d.lgs. n. 46/1999
Regolano la riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali e non richiedono, salvo espressa previsione, atti prodromici come presupposto necessario dell'iscrizione a ruolo.
art. 14 l. n. 689/1981
Richiamato in contrapposizione al regime previdenziale, come esempio di disciplina che invece condiziona la sanzione alla previa contestazione/notifica dell'illecito.
Massime di principio
- Nella riscossione coattiva dei contributi previdenziali, la previa notifica di un avviso di accertamento o di un verbale ispettivo non costituisce, in difetto di espressa previsione, atto presupposto necessario della validità dell'iscrizione a ruolo o dell'avviso di addebito.
- Il giudice dell'opposizione a un avviso di addebito non può limitarsi a rilevare la mancata produzione del verbale ispettivo, ma deve comunque verificare se la documentazione acquisita e le allegazioni delle parti consentano di accertare la fondatezza sostanziale della pretesa contributiva.
- Il diverso regime previsto per le sanzioni amministrative non è automaticamente estensibile alla riscossione dei contributi previdenziali: occorre una specifica previsione normativa che condizioni la validità dell'azione di riscossione alla previa contestazione dell'illecito.
- In tema di opposizione contributiva, l'onere probatorio dell'ente non si esaurisce nella produzione del verbale ispettivo, potendo il giudice valorizzare anche altri elementi documentali non contestati per decidere sulla debenza dei contributi.
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