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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20866/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di un fabbricato tra una società e un soggetto acquirente. Una società creditrice ha sostenuto che il rogito fosse simulato, o comunque che fosse inefficace nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 c.c., deducendo che il prezzo non fosse stato realmente pagato e che l'atto fosse stato posto in essere con consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie. In appello, la Corte territoriale ha ritenuto di decidere sulla base della ragione più liquida, esaminando solo il motivo relativo alla revocatoria e omettendo del tutto di valutare il motivo di gravame concernente la simulazione assoluta. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 276 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato la domanda di simulazione e avesse impropriamente scelto di esaminare soltanto la revocatoria; gli ulteriori motivi, relativi alla motivazione e alle spese, sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la domanda di simulazione assoluta e la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. non sono sovrapponibili né per presupposti né per petitum, e che quindi non era consentito applicare la ragione più liquida per saltare l'esame del motivo di appello sulla simulazione, soprattutto perché la revocatoria era stata proposta in via subordinata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la causa applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria richiede la prova dei relativi presupposti, tra cui il consilium fraudis; non può essere sovrapposta alla domanda di simulazione, perché ha petitum ed effetti diversi, limitati all'inefficacia del negozio verso il creditore agente.

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione assoluta proposta dal terzo mira a ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto effetti fra le parti, per eliminare il pregiudizio ai suoi diritti.

  • art. 112 c.p.c.

    La sentenza è stata censurata per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla simulazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della nullità della decisione per violazione delle regole di decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della nullità della decisione per violazione delle regole di valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro della nullità della decisione per violazione delle regole di valutazione delle prove.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla dedotta nullità della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di onere della prova.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, poi assorbito, in tema di presunzioni semplici.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, in tema di spese di lite.

  • DM n. 147 del 13.08.2022

    Richiamato nel terzo motivo, poi assorbito, con riferimento alla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La "ragione più liquida" può essere utilizzata solo quando la questione prescelta è autonomamente idonea a definire il giudizio ed è sostanzialmente equiordinata rispetto alle altre questioni decise o non decise; non può essere impiegata per omettere l'esame di un motivo che attenga a una domanda giuridicamente distinta e non sovrapponibile.
  • La domanda di simulazione assoluta proposta dal terzo e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. hanno natura, presupposti, petitum ed effetti diversi: la prima mira alla declaratoria di inefficacia assoluta del negozio tra le parti, la seconda alla sola inefficacia relativa nei confronti del creditore agente.
  • Quando la revocatoria è proposta in via subordinata rispetto alla simulazione, il giudice deve esaminare prima la domanda principale e solo in caso di rigetto la subordinata; non è rimesso al suo potere discrezionale convertire le domande in un diverso assetto giuridico trascurando quella espressamente formulata.
  • L'omesso esame di un motivo di appello concernente una domanda distinta integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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