Sentenza del 23/06/2022 n. 2993 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Tari - Esenzioni o riduzioni - Prova - Contribuente - Onere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che la prova della sussistenza delle condizioni che danno diritto a esenzioni o riduzioni della TARI grava sul contribuente. In assenza di idonea documentazione probatoria da parte del ricorrente, l'atto impositivo è stato confermato e il ricorso respinto. Pertanto la pretesa del Comune è stata ritenuta legittima per difetto di prova da parte del privato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'atto di liquidazione/accertamento TARI per ottenere esenzioni o riduzioni. Il ricorrente deduceva l'esistenza di condizioni che avrebbero dovuto ridurre o esentare la sua posizione tributaria (es. mancanza di produzione di rifiuti, locali non utilizzati, casi particolari previsti dal regolamento comunale), contestando la legittimità dell'addebito.
Norme richiamate
art. 2697 cod. civ.
Principio generale dell'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il presupposto. Applicato quale regola di riferimento nel processo tributario per le eccezioni sollevate dal contribuente.
Normativa/regolamento comunale TARI
Le eventuali esenzioni o riduzioni sono disciplinate dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali; il contribuente che invoca tali benefici deve dimostrarne i presupposti concreti conformemente alle modalità previste dal regolamento.
Principi del processo tributario (normativa procedurale)
Le regole processuali in materia tributaria disciplinano modalità e limiti della prova; il giudice valuta la documentazione prodotta e, in mancanza di prova adeguata da parte del contribuente, conferma l'atto impositivo.
Massime di principio
- In materia di TARI l'onere di dimostrare l'esistenza delle condizioni che giustificano esenzioni o riduzioni incombe sul contribuente.
- La mera allegazione verbale di circostanze esenti o riduttive non è sufficiente: occorre produrre documenti idonei (contratti, certificazioni, autocertificazioni nei limiti di legge, atti che provino l'assenza di produzione di rifiuti o la non utilizzazione dei locali).
- In assenza di prova probante, l'atto impositivo si presume legittimo e il giudice tende a confermarlo; dunque la difesa documentale preventiva è cruciale.
- Il contribuente dovrebbe, prima del giudizio o nel corso del contenzioso, richiedere accesso agli atti al Comune o produrre istanze/ricognizioni documentali per acquisire elementi utili alla prova.
- L'ente impositore deve comunque motivare l'atto, ma la motivazione non esonera il contribuente dall'onere di provare l'eccezione (l'onere probatorio resta a carico di chi invoca l'esenzione/agevolazione).
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