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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16213/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia di merito era nata dalla domanda di un soggetto che si riteneva cointestatario con la madre di alcuni buoni fruttiferi postali e chiedeva di poterne ottenere l'incasso, non essendosi raggiunto un accordo con la cointestataria. La convenuta aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale chiedendo la revoca per ingratitudine di una donazione immobiliare fatta dai genitori in favore del figlio, deducendo un'aggressione fisica subita dal donatario e ulteriori condotte di avversione, tra cui la sostituzione della serratura dell'abitazione e l'impedimento del rientro della madre nella casa. La Corte d'appello aveva accolto in parte l'appello principale sui buoni e, in accoglimento dell'appello incidentale degli eredi della donante, aveva revocato la donazione per ingratitudine. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva già rigettato il ricorso principale, il soccombente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe dovuto considerare il contrasto con una precedente sentenza penale irrevocabile di assoluzione per i medesimi fatti di lesioni ai danni della madre.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. non è ammessa contro le sentenze e le ordinanze della Corte di cassazione, sia nella disciplina generale degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. sia secondo l'orientamento consolidato richiamato in motivazione. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, l'ordinanza impugnata aveva comunque già preso in considerazione la sentenza penale di assoluzione, reputandola irrilevante rispetto alla valutazione complessiva delle condotte successive del ricorrente, sicché la censura tendeva in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito, non un vero errore revocatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La revocazione per contrasto di giudicati non è esperibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione; tale motivo non è contemplato dalla disciplina della revocazione delle pronunce di legittimità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione ordinaria contro i provvedimenti della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto, non per contrasto di giudicati.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Per le decisioni della Cassazione che definiscono la causa nel merito, la revocazione è ammessa per alcuni motivi tassativi, ma non per quello di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per distinguere le decisioni della Cassazione rese nel merito da quelle di mera legittimità, rispetto alle quali resta esclusa la revocazione per contrasto di giudicati.

  • art. 801 c.c.

    Richiamato quale base della revoca della donazione per ingratitudine, in relazione alla nozione di ingiuria grave e alla condotta del donatario valutata in modo complessivo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non viziata da carenza motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c. non è ammissibile, poiché tale motivo non è previsto dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c..
  • Nei confronti delle pronunce della Cassazione è sempre esperibile la revocazione per errore di fatto, ma nei limiti e secondo le diverse discipline previste per i provvedimenti di mera legittimità e per quelli che decidono la causa nel merito.
  • La stabilità del giudicato costituisce valore costituzionalmente rilevante e il legislatore può delimitare in modo discrezionale i mezzi straordinari di impugnazione, senza violare il diritto di difesa o l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • Non vi è errore revocatorio quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ponderazione di un elemento istruttorio già esaminato dalla Corte.
  • L'assoluzione penale per alcuni fatti non impedisce al giudice civile di valorizzare, ai fini della decisione, ulteriori condotte successive o diverse, se autonomamente rilevanti rispetto al requisito richiesto dalla norma sostanziale applicata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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