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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24679/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata e del suo amministratore, ritenuto autore materiale di violazioni fiscali consistite in costi indebitamente dedotti, ricavi non fatturati e operazioni IVA non assoggettate a imposta. L’avviso non fu utilmente impugnato; la decisione che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della società divenne definitiva. Sulla base di tale presupposto l’Ufficio emise la cartella di pagamento anche nei confronti dell’amministratore, che la impugnò ottenendone l’annullamento in primo e secondo grado. L’Agenzia ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla responsabilità per sanzioni tributarie, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la responsabilità del legale rappresentante, benché l’avviso di accertamento fosse stato notificato anche a lui quale autore della violazione e benché l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 non fosse applicabile al caso di specie; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., per avere la CTR affermato apoditticamente che mancava prova della riferibilità delle violazioni al contribuente; 3) omessa pronuncia su un motivo di appello, relativo alla mancata impugnazione dell’avviso di accertamento da parte del contribuente e alla conseguente definitività della pretesa nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi: ha affermato che, poiché l’avviso di accertamento era stato notificato anche al legale rappresentante quale autore materiale delle violazioni, questi avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale atto per contestarne i vizi e non poteva farli valere solo contro la successiva cartella; ha inoltre giudicato la motivazione della CTR apparente e insufficiente al minimo costituzionale, e ha rilevato l’omessa pronuncia sul tema decisivo della mancata impugnazione dell’atto presupposto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 269/2003

    La regola della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie è eccezionale e presuppone che la violazione sia stata commessa dal rappresentante o amministratore nell'interesse e a beneficio della società; non si applica quando l'autore materiale abbia agito nel proprio esclusivo interesse usando la società come schermo.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    La sanzione amministrativa tributaria è, in via generale, personale e riferibile alla persona fisica autrice della violazione.

  • art. 11, d.lgs. n. 472/1997

    Prevede la responsabilità solidale della società interessata dalla violazione commessa dalla persona fisica; nel caso concreto non è stato ritenuto superato dalla disciplina eccezionale dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003.

  • art. 68, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso quale norma relativa agli effetti dell'atto impositivo, ma non è la base decisiva della soluzione adottata.

  • art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    Un atto autonomamente impugnabile, se regolarmente notificato e non impugnato nei termini, non può essere contestato successivamente attraverso l'impugnazione dell'atto successivo; i vizi dell'atto presupposto restano preclusi.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla quando manchi o sia solo apparente, contraddittoria o incomprensibile, cioè quando non consenta di individuare il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello dedotti; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza e per l'omessa pronuncia.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, la cui violazione rende nulla la sentenza.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative tributarie, la regola generale è la responsabilità personale dell'autore materiale della violazione; la disciplina che trasferisce la sanzione esclusivamente alla società è di stretta interpretazione e opera solo se l'illecito è stato commesso nell'interesse dell'ente.
  • Se un avviso di accertamento autonomamente impugnabile è stato regolarmente notificato anche al soggetto che ne è destinatario e non viene impugnato nei termini, i vizi relativi a quell'atto non possono essere dedotti contro la successiva cartella di pagamento.
  • La deduzione della propria estraneità alla pretesa impositiva non può essere proposta tardivamente impugnando l'atto consequenziale, quando il destinatario aveva già ricevuto e lasciato consolidare l'atto presupposto.
  • La motivazione è giuridicamente nulla quando è solo apparente o apodittica, perché non rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice e non consente il controllo di legittimità.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello decisivo integra vizio di nullità della sentenza censurabile in cassazione.
  • L'esclusione della responsabilità del legale rappresentante per effetto dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 richiede l'accertamento che la violazione sia stata commessa nell'interesse della società; se invece l'operazione è stata posta in essere nell'esclusivo interesse personale dell'autore, resta applicabile la regola ordinaria della riferibilità personale della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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