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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24193/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato di minaccia aggravata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per minaccia aggravata. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una censura già formulata in appello e già disattesa dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva che la doglianza è non specifica e meramente apparente, perché non si confronta davvero con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare argomenti già esaminati. La decisione di merito viene ritenuta comunque congrua e corretta nel riconoscere sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato, precisando che, trattandosi di reato di pericolo astratto, è irrilevante l'effettivo impatto della minaccia sulla vittima.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Il reato di minaccia è configurabile quando risultino integrati elemento oggettivo e soggettivo; la sua natura di reato di pericolo astratto rende non decisivo l'effettivo impatto della condotta sulla vittima.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già prospettate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La doglianza è solo apparente, e quindi non idonea a integrare un motivo di ricorso, se non svolge una critica argomentata alla motivazione della sentenza.
  • Nel reato di minaccia la verifica della responsabilità deve concentrarsi sulla sussistenza degli elementi costitutivi oggettivo e soggettivo, senza che sia निर्णisivo l'effettivo effetto intimidatorio prodotto sulla persona offesa, trattandosi di reato di pericolo astratto.
  • La conferma in sede di merito della responsabilità penale per minaccia può resistere al vaglio di legittimità quando la motivazione sia puntuale, coerente e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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