Sentenza n. 7720/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 12810/2025, che aveva annullato l’esclusione della docente dalla procedura straordinaria per il reclutamento di dirigenti scolastici e riconosciuto il diritto alla partecipazione
Esito
Favorevole al resistente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della docente contro il decreto dipartimentale del 24 maggio 2024, recante la sua esclusione dalla procedura straordinaria disciplinata dal D.M. n. 107/2023, e contro i successivi atti della procedura impugnati con motivi aggiunti. In via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione immediata delle clausole del D.M. n. 107/2023 che avrebbero già escluso la docente, in quanto priva del requisito del contenzioso pendente alla data del 28 febbraio 2023. Nel merito, ha sostenuto che i requisiti di accesso alla procedura riservata fossero tassativi e che la docente non avesse, alla data limite, un giudizio pendente riconducibile alle ipotesi previste dall’art. 2 del decreto. La docente aveva sostenuto che il proprio ricorso per revocazione contro una sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole sul mancato superamento delle prove del concorso del 2017, proposto il 7 dicembre 2022 e definito con sentenza del 25 maggio 2023, integrasse il requisito richiesto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione preliminare: il D.M. n. 107/2023 non arrecava alla docente una lesione diretta e attuale tale da imporne l’impugnazione immediata; il primo atto lesivo era il provvedimento di esclusione del maggio 2024, tempestivamente impugnato. Ha respinto anche il motivo di merito, ritenendo che alla data del 28 febbraio 2023 fosse pendente il giudizio per revocazione proposto dalla docente il 7 dicembre 2022 contro la sentenza n. 395/2021 del Consiglio di Stato e definito soltanto il 25 maggio 2023. Quel giudizio rientrava tra le fattispecie contemplate dall’art. 2, comma 3, del D.M. n. 107/2023; inoltre, la sentenza n. 5160/2023 aveva riconosciuto che i ricorrenti, inclusa la docente, versavano nelle condizioni per partecipare al corso intensivo. È stato quindi confermato integralmente l’annullamento dell’esclusione e il riconoscimento disposto dal TAR. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 2 D.M. n. 107/2023
In tal modo risulta soddisfatto il presupposto previsto dall’art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale –ovvero la pendenza al 28 febbraio 2023 di un giudizio riconducibile alle fattispecie previste dalle norme speciali di riferimento - per l’ammissione alla procedura riservata e al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107/2023.
Il requisito della pendenza al 28 febbraio 2023 è soddisfatto quando a quella data è pendente un giudizio riconducibile alle fattispecie tassativamente indicate dal decreto, compreso il ricorso per revocazione contemplato dal comma 3.
art. 2, comma 3, D.M. n. 107/2023
Nel caso in esame, come correttamente affermato dal Tar nella sentenza impugnata, la citata pronuncia del Consiglio di Stato del 25 maggio 2023, n. 5160, che ha dichiarato improcedibile il ricorso di un gruppo di ricorrenti, tra cui la prof.ssa Esposito, per la revocazione della sentenza di questo Consiglio n. 395/2021, ha riconosciuto il diritto dei candidati a partecipare al corso intensivo di formazione e, pertanto, contiene un accertamento del diritto che fa stato tra le parti del giudizio.
La revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato per il mancato superamento di una prova concorsuale è una delle tipologie di ricorso rilevanti ai fini dell’ammissione alla procedura straordinaria; la decisione che riconosce il diritto alla partecipazione al corso intensivo fa stato tra le parti.
art. 39 c.p.a.
In particolare, il giudice di primo grado, premessa la necessità di far riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. e, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, ha osservato che “è vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) del procedimento giurisdizionale, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non possa che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza mediante un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare la sentenza ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (art. 329 c.p.c.) (c.d. pendenza in senso lato)”.
Il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a. consente di richiamare le disposizioni del codice di procedura civile rilevanti per individuare la stabilizzazione degli effetti di una pronuncia e la pendenza in senso lato.
art. 5, comma 11-quinquies, d.l. n. 198/2022, convertito dalla l. n. 14/2023
Tale decisione ha, infatti, esplicitamente affermato che “i ricorrenti versano proprio nelle condizioni descritte dalla suddetta previsione [decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l.14/2023, art. 5, comma 11 quinquies], sicché potranno essere tutti ammessi a partecipare al corso intensivo, come stabilito dal successivo comma 11-sexies del citato articolo 5, a seguito del superamento, “con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa”. Ne deriva, quindi, che, per effetto della richiamata sopravvenienza normativa, i ricorrenti hanno conseguito l’anelato bene della vita sotteso alla proposizione del giudizio in trattazione, come, del resto, dichiarato dal loro difensore in udienza in adesione alla prospettata improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.”.
La disciplina speciale individua le condizioni per l’ammissione alla procedura straordinaria e al corso intensivo; nel caso esaminato, la precedente pronuncia aveva riconosciuto che i candidati ricadevano in tali condizioni.
art. 92 c.p.c.
Tenuto conto della novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
La novità della questione costituisce, nella fattispecie, giusto motivo per la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Una clausola di un bando o di un atto che disciplina una procedura selettiva deve essere impugnata immediatamente solo quando produce una lesione diretta e attuale; se la lesione si concretizza con il successivo provvedimento individuale di esclusione, è quest’ultimo il primo atto lesivo impugnabile.
- Ai fini dell’ammissione a una procedura straordinaria riservata, il requisito della pendenza del contenzioso alla data stabilita dalla disciplina speciale va verificato accertando se a quella data fosse pendente un giudizio appartenente a una delle categorie tassativamente previste dalla disciplina, inclusa la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole per il mancato superamento di una prova concorsuale.
- Quando una pronuncia giurisdizionale riconosce tra le parti il diritto a partecipare a un corso intensivo previsto dalla disciplina speciale sopravvenuta, tale accertamento rileva ai fini della verifica dei requisiti di ammissione alla procedura disciplinata dal decreto attuativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16771/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16772/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16773/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 2034/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 16774/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 23 ott 2026Sentenza n. 5927/2026 - Napoli, Sezione 8
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →