Cassazione Civile, Ordinanza n. 06202/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di alcuni pensionati e dei loro aventi causa di ottenere, per il periodo luglio 2006-giugno 2013, le differenze maturate sul trattamento pensionistico integrativo in ragione del meccanismo di perequazione automatica già riconosciuto da un precedente giudicato. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi che l’adesione dei pensionati alla capitalizzazione del trattamento pensionistico avesse estinto il titolo originario e quindi anche la pretesa perequativa. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame, valorizzando il giudicato formatosi sul diritto alla perequazione per il periodo gennaio 1994-luglio 1996 e ritenendo che tale accertamento dovesse trascinarsi anche per i ratei successivi. La banca ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1197 e 1362 c.c., sostenendo che la capitalizzazione del trattamento pensionistico, quale modalità alternativa di adempimento, estinguesse l’obbligazione periodica e rendesse inesistente il titolo per ulteriori ratei perequativi; (2) violazione degli artt. 1230, 1300 e 1362 c.c., assumendo che l’accordo di sostituzione della prestazione mensile con una somma capitale avesse natura novativa e avesse estinto l’obbligazione originaria; (3) violazione dell’art. 1304 c.c., deducendo che la transazione/capitalizzazione dovesse spiegare effetti estintivi anche nei confronti della banca, la quale aveva dichiarato sin dal primo grado di voler profittare dell’accordo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, richiamando un proprio orientamento già consolidato in fattispecie identiche, secondo cui il giudicato sulla perequazione riguarda soltanto la quota di pensione integrativa poi esternalizzata al fondo, e tale quota si estingue con la liquidazione una tantum in forma capitalizzata; pertanto, dopo la capitalizzazione non può persistere una pretesa a ratei periodici di perequazione, potendo al più rilevare la corretta quantificazione della somma capitale alla luce del credito già accertato con giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della banca, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione perché riesamini il merito attenendosi al principio per cui la capitalizzazione del trattamento pensionistico integrativo estingue il rapporto obbligatorio di durata e preclude la prosecuzione della corresponsione periodica dei ratei, compresi quelli riferiti alla perequazione. Non viene quindi confermata la decisione d’appello favorevole ai pensionati.
Norme richiamate
La capitalizzazione viene letta come modalità alternativa di adempimento della prestazione, idonea a estinguere l’obbligazione originaria mediante pagamento in somma capitale.
La Corte considera la volontà negoziale delle parti nel senso che l’opzione di capitalizzazione esprime il consenso dei pensionati a ricevere la prestazione periodica in un’unica soluzione.
L’accordo di sostituzione della prestazione mensile con una somma capitale è ritenuto, secondo la tesi accolta dalla Corte, idoneo a estinguere l’obbligazione originaria per novazione.
Richiamato nel motivo per sostenere che l’accordo estintivo della prestazione originaria impedisce di far valere ulteriori pretese derivanti dal rapporto estinto.
"la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare"
La banca sostiene, e la Corte ritiene non ostativa la doglianza, che avendo eccepito sin dal primo grado l’efficacia estintiva della capitalizzazione, essa ha dichiarato di voler profittare dell’accordo; la questione viene comunque assorbita nel principio per cui la liquidazione capitalizzata estingue il rapporto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per censurare la violazione di legge nei tre motivi di ricorso.
art. 47 Statuto dell’ex Banco di Napoli
È la base convenzionale/ statutaria della capitalizzazione del trattamento pensionistico, considerata come disciplina che trasforma la prestazione periodica in un importo una tantum.
Massime di principio
- Quando un trattamento pensionistico integrativo viene capitalizzato mediante liquidazione una tantum, l’obbligazione periodica originaria si estingue e non possono essere richiesti ulteriori ratei successivi alla capitalizzazione.
- Il giudicato che accerti un meccanismo di perequazione su una quota di pensione integrativa opera entro il perimetro di quella quota, ma non consente di pretendere il protrarsi della prestazione periodica dopo la sua estinzione per capitalizzazione.
- In presenza di un accordo di capitalizzazione che sostituisca la prestazione mensile con il pagamento di una somma capitale, l’eventuale credito già riconosciuto in giudicato deve essere considerato nella quantificazione del capitale, non come base per una prosecuzione indefinita della prestazione periodica.
- La corretta verifica non riguarda la permanenza del diritto alla prestazione periodica dopo la capitalizzazione, bensì la corretta determinazione dell’importo dovuto a titolo di liquidazione una tantum alla luce di tutte le componenti del trattamento integrativo.
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