Cassazione Penale, Sentenza n. 21955/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 3/11/2021 che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP del 25/11/2020 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Bonaccorso per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva vizi della motivazione sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto compiere un'autonoma valutazione (e non limitarsi a una motivazione per relationem), richiamando la previsione dell'autonoma valutazione nelle decisioni adottate "inaudita altera parte" e lamentando la mancata indicazione delle ragioni per cui il riesame condivideva le argomentazioni del provvedimento antecedente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura del ricorrente fosse, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti non ammessa in sede di legittimità salvo che non configuri violazione di norme o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è richiesta a pena di nullità solo per le misure adottate inaudita altera parte (art. 292, comma 2, c.p.p.); per l'ordinanza del riesame sono invece sindacabili i vizi della motivazione o la sua apparente mancanza. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato (pur richiamando un precedente) illustrando le ragioni per condividere le conclusioni del provvedimento richiamato: ha richiamato la presunzione di pericolosità dell'art. 275, comma 3, c.p.p., l'assenza di elementi che dimostrassero la rescissione stabile dei legami con l'associazione mafiosa (anche alla luce di una condanna definitiva per partecipazione a associazione mafiosa) e la persistenza degli indizi nel nuovo procedimento. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Delitto contestato all'indagato (associazione mafiosa). La norma è la fattispecie di reato che giustifica l'applicazione della misura cautelare in carcere nel procedimento di merito.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, il requisito dell'autonoma valutazione dei gravissimi indizi e delle esigenze cautelari è imposto a pena di nullità solo quando la decisione che dispone la misura è adottata 'inaudita altera parte'. Non si richiede la stessa forma di autonoma valutazione per l'ordinanza del Tribunale del riesame che decide su richiesta di revoca/sostituzione della misura.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione relativa di pericolosità prevista da questa norma può essere superata solo con elementi che dimostrino che l'associato abbia stabilmente reciso i legami con l'organizzazione criminale. In assenza di tali elementi il giudice non ha l'onere di argomentare in positivo la sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e altre sanzioni per ricorsi inammissibili; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha disposto che la cancelleria curi gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede di cassazione un ricorso che si risolva in una diversa valutazione dei fatti o degli elementi di prova è inammissibile: la Corte può sindacare solo vizi di diritto o motivazioni manifestamente illogiche, contraddittorie o assenti.
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' da parte del giudice vale a pena di nullità solo per le decisioni adottate 'inaudita altera parte' (art. 292 c.p.p.); per le ordinanze del Tribunale del riesame è sufficiente che la motivazione, anche se per relationem, espliciti e rielabori criticamente le ragioni del richiamo.
- La presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3 c.p.p. può essere superata solo con prove efficaci di una stabile rottura dei rapporti con l'associazione: l'assenza di tali elementi legittima il mantenimento della misura cautelare.
- Le doglianze generiche o prive di specificità sulla motivazione sono destinate a essere dichiarate inammissibili; in cassazione è necessario indicare con precisione il vizio giuridico o la manifesta illogicità della motivazione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), pertanto i ricorsi infondati o temerari possono avere conseguenze economiche per il ricorrente.
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