Cassazione Penale, Sentenza n. 23319/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti censuravano principalmente: 1) l'insufficienza e l'inattendibilità delle prove, fondate in larga parte sulle dichiarazioni del coimputato e persona offesa Carmine Di Verniere, senza adeguati riscontri esterni; 2) la mancata applicazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni ex art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.; 3) l'erronea qualificazione del collegamento (continuazione/connessione) tra i reati e l'uso di elementi neutri (possesso di droga accertato in epoca successiva, intercettazioni che non citerebbero direttamente alcuni imputati, riprese video non chiaramente identificative) come riscontri individualizzanti; 4) per Molisse, in aggiunta, la richiesta di riconoscimento della fattispecie meno grave ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e censura di eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto sussistente il fenomeno della "doppia conforme" tra primo grado e appello, valutando congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito e individuando riscontri agli elementi narrati da Di Verniere (tra cui il rinvenimento di marijuana nell'abitazione di Esposito, un fonogramma che riprende un inseguimento riferito a Grazioso e la conoscenza di appellativi nell'ambito dello spaccio). Ha confermato le pene così rideterminate dalla Corte d'appello: Carmen Esposito reclusione anni 3 e multa euro 5.200 (riconoscimento della continuazione e diminuzione per il rito); Ferdinando Grazioso reclusione anni 2 mesi 2 e multa euro 2.200; Michele Molisse reclusione anni 1 e multa euro 2.400 con beneficio della sospensione condizionale. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p., commi 3 e 4
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di imputati o persone informate sui fatti: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Di Verniere necessitassero di riscontri e che i giudici di merito abbiano individuato elementi esterni idonei a confermarle; la valutazione concreta della rilevanza dei riscontri è rimessa al merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.
Norma che disciplina la connessione di reati: i ricorrenti contestavano il collegamento tra i capi; la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di "doppia conforme" e ha valorizzato i collegamenti probatori individuati dal giudice territoriale.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norme sul traffico di stupefacenti: la presenza di sostanza stupefacente è stata utilizzata come elemento di riscontro per il movente dell'estorsione; per Molisse era contestata la qualificazione e l'eventuale applicazione del comma 5 (fattispecie meno grave).
art. 81 c.p. (conseguenzialità/continuazione)
La Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra reati per Esposito; la Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione operata dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a 3.000 euro ciascuno.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: la Corte ha ritenuto che molte contestazioni riproducessero ragioni già affrontate e rigettate dal giudice d'appello, risultando non specifiche.
art. 125, comma 3 c.p.p.
Obbligo motivazionale per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla congruità della pena per Molisse fosse sufficiente, dato che la pena non si discostava eccessivamente dai limiti edittali.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato questi criteri nella determinazione della pena e la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sintetica quando la pena è prossima ai minimi edittali.
art. 62-bis c.p.
Circostanza attenuante per aver commesso il fatto prima dei 21 anni o altra ipotesi prevista dalla norma: utilizzata nella determinazione della pena (diminuzione indicata nella motivazione della Corte d'appello per Molisse).
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti di censura in Cassazione relativi ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità): la Corte ha richiamato la necessità di specificità e ha escluso che i ricorsi avessero prospettato profili utilmente sindacabili.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che ripropone argomentazioni già esaminate e respinte in appello rischia di essere dichiarato inammissibile per aspecificità: bisogna indicare esattamente dove la motivazione di merito sia viziata.
- Le dichiarazioni di un coimputato o di una persona offesa che è anche imputato in reato collegato richiedono riscontri esterni; tuttavia, la valutazione della sufficienza e dell'efficacia di tali riscontri (es. rinvenimento di droga, intercettazioni, immagini) è questione di merito non rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Il principio della "doppia conforme" fa sì che sentenze di primo grado e appello conformi fra loro costituiscano un corpo unico di valutazione provatoria, rendendo più difficile il sindacato in sede di legittimità.
- Per impugnare con successo la valutazione probatoria bisogna spiegare in modo specifico e puntuale perché i riscontri indicati siano irrilevanti, contraddittori o non idonei a singolarizzare la responsabilità dell'imputato.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena richiedono dimostrare uno scostamento manifestamente ingiustificato dai criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la pena resta prossima ai minimi edittali la motivazione sintetica del giudice è spesso ritenuta sufficiente.
- In situazioni con elementi probatori 'neutri' (possesso di sostanza in epoca successiva, conoscenze indirette) è necessario spiegare il nesso spazio-temporale e causale con il fatto contestato per far valere l'assenza di collegamento.
- Quando si contesta l'attendibilità della persona offesa/coimputato, è utile produrre o indicare riscontri concreti alternativi (alibi, elementi di proscioglimento, documentazione) piuttosto che basarsi su una generica richiesta di nuova valutazione critica.
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