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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23319/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti censuravano principalmente: 1) l'insufficienza e l'inattendibilità delle prove, fondate in larga parte sulle dichiarazioni del coimputato e persona offesa Carmine Di Verniere, senza adeguati riscontri esterni; 2) la mancata applicazione delle regole di valutazione delle dichiarazioni ex art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.; 3) l'erronea qualificazione del collegamento (continuazione/connessione) tra i reati e l'uso di elementi neutri (possesso di droga accertato in epoca successiva, intercettazioni che non citerebbero direttamente alcuni imputati, riprese video non chiaramente identificative) come riscontri individualizzanti; 4) per Molisse, in aggiunta, la richiesta di riconoscimento della fattispecie meno grave ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 e censura di eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto sussistente il fenomeno della "doppia conforme" tra primo grado e appello, valutando congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito e individuando riscontri agli elementi narrati da Di Verniere (tra cui il rinvenimento di marijuana nell'abitazione di Esposito, un fonogramma che riprende un inseguimento riferito a Grazioso e la conoscenza di appellativi nell'ambito dello spaccio). Ha confermato le pene così rideterminate dalla Corte d'appello: Carmen Esposito reclusione anni 3 e multa euro 5.200 (riconoscimento della continuazione e diminuzione per il rito); Ferdinando Grazioso reclusione anni 2 mesi 2 e multa euro 2.200; Michele Molisse reclusione anni 1 e multa euro 2.400 con beneficio della sospensione condizionale. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p., commi 3 e 4

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di imputati o persone informate sui fatti: la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni di Di Verniere necessitassero di riscontri e che i giudici di merito abbiano individuato elementi esterni idonei a confermarle; la valutazione concreta della rilevanza dei riscontri è rimessa al merito non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.

  • art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p.

    Norma che disciplina la connessione di reati: i ricorrenti contestavano il collegamento tra i capi; la Corte ha ritenuto applicabile la nozione di "doppia conforme" e ha valorizzato i collegamenti probatori individuati dal giudice territoriale.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti: la presenza di sostanza stupefacente è stata utilizzata come elemento di riscontro per il movente dell'estorsione; per Molisse era contestata la qualificazione e l'eventuale applicazione del comma 5 (fattispecie meno grave).

  • art. 81 c.p. (conseguenzialità/continuazione)

    La Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra reati per Esposito; la Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione operata dai giudici di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende: applicata per condannare i ricorrenti alle spese e a 3.000 euro ciascuno.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità: la Corte ha ritenuto che molte contestazioni riproducessero ragioni già affrontate e rigettate dal giudice d'appello, risultando non specifiche.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Obbligo motivazionale per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla congruità della pena per Molisse fosse sufficiente, dato che la pena non si discostava eccessivamente dai limiti edittali.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha richiamato questi criteri nella determinazione della pena e la Cassazione ha ritenuto corretta la motivazione sintetica quando la pena è prossima ai minimi edittali.

  • art. 62-bis c.p.

    Circostanza attenuante per aver commesso il fatto prima dei 21 anni o altra ipotesi prevista dalla norma: utilizzata nella determinazione della pena (diminuzione indicata nella motivazione della Corte d'appello per Molisse).

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti di censura in Cassazione relativi ai vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità): la Corte ha richiamato la necessità di specificità e ha escluso che i ricorsi avessero prospettato profili utilmente sindacabili.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione che ripropone argomentazioni già esaminate e respinte in appello rischia di essere dichiarato inammissibile per aspecificità: bisogna indicare esattamente dove la motivazione di merito sia viziata.
  • Le dichiarazioni di un coimputato o di una persona offesa che è anche imputato in reato collegato richiedono riscontri esterni; tuttavia, la valutazione della sufficienza e dell'efficacia di tali riscontri (es. rinvenimento di droga, intercettazioni, immagini) è questione di merito non rivedibile in Cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il principio della "doppia conforme" fa sì che sentenze di primo grado e appello conformi fra loro costituiscano un corpo unico di valutazione provatoria, rendendo più difficile il sindacato in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo la valutazione probatoria bisogna spiegare in modo specifico e puntuale perché i riscontri indicati siano irrilevanti, contraddittori o non idonei a singolarizzare la responsabilità dell'imputato.
  • Le contestazioni sulla determinazione della pena richiedono dimostrare uno scostamento manifestamente ingiustificato dai criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la pena resta prossima ai minimi edittali la motivazione sintetica del giudice è spesso ritenuta sufficiente.
  • In situazioni con elementi probatori 'neutri' (possesso di sostanza in epoca successiva, conoscenze indirette) è necessario spiegare il nesso spazio-temporale e causale con il fatto contestato per far valere l'assenza di collegamento.
  • Quando si contesta l'attendibilità della persona offesa/coimputato, è utile produrre o indicare riscontri concreti alternativi (alibi, elementi di proscioglimento, documentazione) piuttosto che basarsi su una generica richiesta di nuova valutazione critica.

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