Cassazione Civile, Ordinanza n. 18420/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex coniuge)
La controversia
La controversia nasce da uno scioglimento della comunione legale tra ex coniugi avente a oggetto alcuni immobili siti in Santa Marina Salina. Nel separato giudizio di divisione, uno degli ex coniugi ha contestato che una porzione di fabbricato, donata nel 2005 dai genitori dell'altra ex coniuge alla figlia, fosse realmente nella disponibilità esclusiva dei donanti, sostenendo che quella porzione coincidesse con un bene già acquistato in costanza di matrimonio e quindi caduto in comunione. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell’atto di donazione limitatamente alla quota della porzione di fabbricato già in comunione, aveva poi sciolto la comunione e attribuito i beni tra le parti con conguaglio. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: motivazione apparente della sentenza d’appello; omesso esame di giudicati esterni che avrebbero accertato il compossesso dell’intero immobile; violazione dell’art. 1421 c.c. per avere la Corte limitato la legittimazione a far valere la nullità alla sola quota rivendicabile; violazione dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto provato l’usucapione in capo ai donanti senza adeguata prova e senza considerare l’incompatibilità logica del possesso esclusivo di una quota indivisa; omessa valutazione dei documenti utili all’identificazione delle porzioni immobiliari; omesso esame delle critiche al progetto di divisione e al conguaglio; e violazione dell’art. 91 c.p.c. sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per la preclusione derivante dalla "doppia conforme", ha accolto il terzo e il quarto motivo, assorbendo gli altri tre. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, perché verifichi correttamente se la porzione donata fosse o meno bene altrui e quindi se l’atto di donazione fosse nullo in tutto o in parte; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la donazione di bene altrui è nulla e che la legittimazione a far valere tale nullità non può essere ridotta alla sola quota immediatamente rivendicabile quando la nullità incide sulla domanda di divisione collegata.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; non è nulla se consente di comprendere la ratio decidendi
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
il vizio di nullità della sentenza è dedotto per apparente motivazione
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando opera la preclusione della doppia conforme
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia decisione conforme nei gradi di merito è precluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, salvo indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni
art. 1421 c.c.
la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio
art. 771 c.c.
la donazione di bene altrui è nulla; il principio è ricavato dalla disciplina della donazione
art. 2697 c.c.
chi invoca l'usucapione o una situazione di fatto costitutiva del diritto deve fornire la prova dei relativi presupposti
art. 1346 c.c.
la dedotta incertezza dell'oggetto era richiamata in relazione all'identificazione delle porzioni immobiliari
art. 1277 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'entità del conguaglio monetario
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
Massime di principio
- La donazione di un bene altrui, anche se non espressamente tipizzata, è affetta da nullità, rilevabile d’ufficio, perché incompatibile con la disciplina della donazione e con il principio per cui il donante può disporre solo di beni di cui abbia la titolarità.
- La legittimazione a far valere la nullità ex art. 1421 c.c. non va compressa in modo formalistico: essa spetta a chiunque abbia un interesse concreto e attuale, incluso il soggetto la cui posizione processuale sia incisa dall’effetto della nullità in un giudizio connesso, come quello di divisione.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado, il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi tra primo e secondo grado.
- La motivazione della sentenza è viziata solo se manca del tutto il nucleo argomentativo minimo; non è invece apparente quando, pur sintetica o per relationem, consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
- In tema di divisione e accertamento della proprietà, la verifica dell’effettiva titolarità dei beni o delle porzioni donate è preliminare e decisiva rispetto alla validità dell’atto e alla corretta formazione dei lotti e dei conguagli.
- La prova dei presupposti dell’usucapione o del possesso acquisitivo non può essere presunta, ma deve risultare da elementi istruttori idonei e coerenti con l’esclusività del possesso dedotta.
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