Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Dirigenziale n. 6635 del 06-11-2025 del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise recante l’autorizzazione unica ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 190/2024 rilasciata alla società Blu Stone Renewable VII S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico composto da 6 aerogeneratori ciascuno della potenza nominale di 6 MW nei Comuni di Rotello e Montorio nei Frentani e relative opere di connessione alla stazione elettrica di trasformazione (SE) RTN 380/150 kv di Rotello, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 65 del 15 novembre 2025, nonché- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da sei aerogeneratori e delle relative opere di connessione alla rete

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise alla controinteressata, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, sotto molteplici profili, l’illegittimità dell’autorizzazione perché il progetto autorizzato si sovrapporrebbe, almeno parzialmente, all’area interessata dal proprio progetto di impianto da fonti energetiche rinnovabili. La ricorrente aveva conseguito un analogo titolo autorizzativo in forza della sentenza n. 220/2025 del medesimo TAR, che aveva dichiarato la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 50/2022, con conseguente tacito rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003. La controinteressata ha contestato la rilevanza dell’interferenza, sostenendo che essa riguarderebbe esclusivamente le opere di connessione alla rete, localizzate sulla particella 63, già particella 43, e ha documentato di averne acquistato la proprietà, insieme ad altre società, con contratto del 13 aprile 2023.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che la complessità della controversia, caratterizzata dall’ampio numero di censure e dalle articolate difese, richieda un esame approfondito non compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. In ogni caso, nella comparazione degli interessi, il Collegio ha ritenuto che l’interesse della ricorrente alla realizzazione del proprio impianto non potesse, allo stato, prevalere sull’interesse di pari rango della controinteressata alla realizzazione del progetto autorizzato, soprattutto perché l’interferenza risultava limitata alle opere di connessione e la controinteressata aveva già acquisito la disponibilità della particella interessata. La domanda cautelare è stata quindi ritenuta priva di adeguati elementi di fumus boni iuris. Il periculum in mora non è stato specificamente valorizzato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha deciso la domanda incidentale di sospensione nella fase cautelare.

  • art. 7 d.l. n. 50/2022

    È richiamato quale base normativa della formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica della ricorrente, come dichiarata dalla precedente sentenza del TAR.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003

    È richiamato quale fondamento del tacito rilascio dell’autorizzazione unica conseguita dalla ricorrente per il proprio impianto da fonti energetiche rinnovabili.

  • art. 9 d.lgs. n. 190/2024

    È la disposizione in base alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica regionale impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la controversia presenta un quadro fattuale e giuridico particolarmente complesso, il giudice può limitarsi a una valutazione sommaria e rinviare l’esame analitico delle molteplici censure alla fase di merito.
  • La titolarità di un titolo autorizzativo, anche formatosi per silenzio-assenso e riconosciuto da una pronuncia giurisdizionale, non determina automaticamente la prevalenza dell’interesse del titolare alla sospensione di un’autorizzazione concorrente: occorre comparare concretamente gli interessi coinvolti.
  • Ai fini della tutela cautelare, la disponibilità giuridica dell’area interessata dal progetto autorizzato, acquisita dal controinteressato, costituisce un elemento rilevante nella comparazione degli interessi, soprattutto quando l’interferenza tra progetti concorrenti riguardi soltanto opere di connessione alla rete.
  • In assenza di adeguati elementi di fumus boni iuris, la domanda cautelare deve essere respinta, anche quando il ricorrente prospetti un’interferenza tra titoli autorizzativi relativi a impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.