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Ordinanza

Ordinanza n. 561/2026 - Catania, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2367/2023, pubblicata in data 11/12/2023, emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina, notificata una prima volta il 17/01/2024 e una seconda volta il 20/05/2024, e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202501837

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale, notificando il ricorso presso la sede dell’amministrazione intimata anziché presso l’Avvocatura dello Stato. Il TAR ha rilevato che, ai sensi degli artt. 144, comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, r.d. n. 1611/1933, richiamato dall’art. 10, comma 3, l. n. 103/1979, gli atti costitutivi di una fase processuale nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato, salvo deroghe non ricorrenti nel caso concreto. La ricorrente ha pertanto effettuato una notificazione nulla. Poiché il Ministero non si è costituito, il contraddittorio non può considerarsi regolarmente instaurato.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha qualificato come nulla, e non come meramente irregolare o inesistente, la notificazione del ricorso eseguita direttamente presso la sede dell’amministrazione statale. La nullità è sanabile con effetto ex tunc mediante la costituzione della parte intimata oppure mediante rinnovazione della notificazione. Non essendosi il Ministero costituito, il contraddittorio deve essere regolarizzato. In applicazione del nuovo testo dell’art. 44, comma 4, c.p.a., risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il TAR ha assegnato alla ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione presso la sede centrale dell’Avvocatura dello Stato, nonché ulteriori dieci giorni per depositare in formato eml la prova della notifica. I termini sono perentori; il loro mancato rispetto può comportare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L’udienza camerale è stata rinviata al 10 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 144, comma 1, c.p.c.

    Gli atti costitutivi di una fase processuale nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato, nei casi soggetti alla disciplina generale.

  • art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    La notificazione degli atti giudiziari relativi alle amministrazioni statali deve essere eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, a pena di nullità, salvo specifiche deroghe.

  • art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103

    La disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni statali da parte dell’Avvocatura dello Stato è espressamente applicabile ai giudizi amministrativi.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione, senza che rilevi l’imputabilità alla parte del vizio notificatorio o la scusabilità dell’errore.

  • sentenza Corte costituzionale 9 luglio 2021, n. 148

    Ha eliminato dall’art. 44, comma 4, c.p.a. la condizione secondo cui la rinnovazione della notificazione fosse necessaria soltanto se l’esito negativo dipendesse da causa non imputabile al notificante.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso introduttivo destinato a un’amministrazione statale patrocinata dall’Avvocatura dello Stato deve essere eseguita presso l’Avvocatura stessa; la notificazione direttamente presso la sede dell’amministrazione è nulla, non meramente irregolare, quando non ricorra una deroga alla disciplina generale.
  • La notificazione è nulla, e non inesistente, quando sia eseguita in un luogo o mediante consegna a una persona diversi da quelli prescritti, ma sussista comunque un collegamento con il destinatario tale da rendere possibile la conoscenza dell’atto; la nullità è sanabile con effetto ex tunc mediante costituzione del destinatario o rinnovazione della notifica.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione statale destinataria di una notificazione nulla impedisce di ritenere correttamente instaurato il contraddittorio e impone al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione.
  • A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, l’assegnazione del termine per rinnovare una notificazione nulla ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. prescinde dall’imputabilità del vizio al notificante e deve essere disposta anche quando la nullità sia stata causata dalla stessa parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela del terzo

Testo integrale

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