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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45044/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta documentale semplice. Il ricorrente deduceva: 1) per la bancarotta patrimoniale, insufficiente prova che i beni strumentali fossero entrati nel patrimonio della fallita (beni dati in comodato o ceduti a terzi), contestando altresì la qualificazione come simulazione della vendita e l'assenza del necessario nesso di correlazione con l'imputazione; 2) per la bancarotta documentale, che i libri erano conservati in formato digitale e accessibili, che il malfunzionamento dell'hard disk non era addebitabile all'amministratore e che i dati erano recuperabili; 3) istanza di riconoscimento dell'attenuante di cui al terzo comma dell'art. 219 legge fallimentare per il modico valore dei beni; 4) richiesta di rideterminazione delle pene accessorie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fallimentare alla luce della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e al relativo trattamento sanzionatorio, disponendo nuovo esame da parte di altra sezione della Corte d'appello di Firenze, perché la motivazione di merito non chiariva se la 'distrazione' riguardasse i beni stessi, il ricavato della vendita o la simulazione della vendita/commodato, né valutava il valore del diritto di godimento al momento del trasferimento. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto: in particolare ha rigettato il motivo relativo alla bancarotta documentale, ritenendo corretto il principio che la conservazione informatica richiede misure alternative/backup e che l'amministratore deve prevenire o recuperare il malfunzionamento; pertanto la condanna per bancarotta documentale è confermata. Il quarto e quinto motivo sono assorbiti dal rinvio, pur rilevando che il quinto è fondato alla luce della sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale e dovrà essere riesaminato dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2215-bis c.c.

    Consente la tenuta dei libri in formato informatico ma impone obblighi di conservazione e consultabilità; non esonera l'amministratore dagli obblighi di aggiornamento, veridicità e conservazione, con necessità di misure alternative per garantire la accessibilità dei dati

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Riferito al reato di bancarotta documentale: la mancata conservazione o accessibilità delle scritture contabili integra la fattispecie se dipende dalla negligenza dell'amministratore

  • art. 219, terzo comma legge fallimentare

    Prevede attenuanti per il valore contenuto dei beni distratti; nel caso va valutata dal giudice di merito in relazione al capo per cui è stato disposto l'annullamento

  • art. 216, ultimo comma legge fallimentare

    Regola la determinazione delle pene accessorie; la sua applicazione deve essere verificata alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018, che impone talune rideterminazioni

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha effetti sulla legittimità e sul trattamento delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare, rendendo necessario, ove applicabile, rideterminare tali pene

Massime di principio

  • Beni in comodato o detenuti precariamente non sono automaticamente parte del patrimonio del fallito: occorre prova che siano effettivamente entrati nel patrimonio aziendale o che la vendita sia simulata per configurare 'distrazione' patrimoniale
  • Se la contestazione riguarda il ricavato di una vendita antecedente al comodato, è necessario verificare la titolarità dell'amministratore all'epoca dell'operazione e la compatibilità con l'imputazione
  • La mera ipotesi di simulazione di una vendita richiede elementi probatori concreti; la motivazione del giudice di merito deve esplicitare quale elemento sia ritenuto oggetto della distrazione e il valore di quel bene o diritto al momento del trasferimento
  • Per la conservazione informatica delle scritture contabili l'amministratore deve adottare misure di backup e soluzioni alternative (es. stampa, supporti autonomi) e attivarsi per il recupero dei dati in caso di malfunzionamento, altrimenti sussiste responsabilità per bancarotta documentale
  • Questioni relative alle pene accessorie devono essere riesaminate dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (n. 222/2018): il giudice deve valutare la necessità di rideterminazione delle pene accessorie in applicazione del principio costituzionale
  • In appello/cassazione è possibile ottenere annullamento parziale per vizi di motivazione: quando la motivazione di merito non chiarisce la fattispecie concreta contestata (oggetto della distrazione, valore, natura dell'operazione) il rimedio è il rinvio per nuovo esame

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