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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05396/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di conto corrente con apertura di credito concesso da una banca a una cliente, affidamento che, secondo l'attrice, era stato illegittimamente revocato o comunque sospeso senza preavviso dopo alcuni sconfinamenti e richieste di aggiornamento della documentazione reddituale. La cliente aveva chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla chiusura/limitazione dell'operatività del rapporto, dalla cancellazione delle domiciliazioni, dall'impossibilità di usare la carta di credito e da un preteso recesso ingiustificato. Inoltre aveva contestato il rigetto della domanda restitutoria degli interessi asseritamente usurari. In appello la decisione di primo grado era stata confermata: la corte territoriale aveva ritenuto legittimo il comportamento della banca in presenza di sconfinamenti, di un rapporto a tempo indeterminato con facoltà di recesso per giustificato motivo e, soprattutto, della mancata prova del danno; aveva inoltre ritenuto inammissibile e comunque infondata la doglianza sugli interessi usurari per genericità e mancata censura di tutte le rationes decidendi. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: violazione dei canoni ermeneutici del contratto e vizio motivazionale sulla qualificazione della condotta bancaria come sospensione/recesso; violazione degli artt. 1844, 1175 e 1375 c.c. e dei principi di buona fede, correttezza e abuso del diritto; vizio di motivazione sul documento del 24 agosto 2012; ulteriori censure sul regolamento carta di credito; omesso esame di documenti relativi a telepass; violazione degli artt. 1226 c.c. e 96 c.p.c. per il diniego del risarcimento; omessa pronuncia su un episodio relativo al piano di rientro; errore sulla declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione degli interessi usurari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre rilevato la novità di alcune doglianze e la mancanza di specificità o autosufficienza. Il settimo motivo è stato respinto perché non sussisteva omessa pronuncia: il fatto dedotto era un episodio successivo e non un autonomo capo di domanda, e comunque la corte di merito si era pronunciata sui motivi di appello. L'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di tutte le rationes decidendi sul rigetto della domanda di interessi usurari e per genericità/non autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I canoni di interpretazione contrattuale possono essere censurati in cassazione solo indicando specificamente quale regola ermeneutica sia stata violata e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La doglianza sulla violazione dei canoni legali di ermeneutica non può risolversi nella mera contrapposizione tra lettura proposta dalla parte e lettura adottata dalla sentenza impugnata.

  • art. 1844 c.c.

    La ricorrente lo invocava per sostenere limiti alla revoca dell'affidamento, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a contestare la ricostruzione fattuale della vicenda.

  • art. 1845 c.c.

    È richiamato come disciplina del preavviso nella revoca del credito; la Corte ne ha fatto applicazione solo in via ricostruttiva del ragionamento dei giudici di merito, senza accogliere la censura della ricorrente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di correttezza nell'esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta a una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione della buona fede esecutiva; la Corte ha escluso il sindacato di legittimità sulla rivalutazione del merito.

  • art. 1469 bis c.c.

    Norma vigente ratione temporis richiamata nella motivazione di merito in relazione alla clausola che considerava la qualità di consumatore del cliente e alla facoltà di recesso della banca.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di contestare la mera ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo per omessa pronuncia è infondato se la corte di merito si è comunque pronunciata sui motivi di appello e se il fatto dedotto non integra un autonomo capo di domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non l'omesso esame di singoli documenti o la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile; non ricorre per un mero episodio fattuale o argomento difensivo.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per mancata prova del pregiudizio e della sua entità.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel contesto della liquidazione del danno, ma senza incidenza sull'esito, poiché la censura tendeva a una rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    La Corte ha rilevato i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura usuraria degli interessi anche per sproporzione rispetto alle condizioni economiche del debitore; la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se indica con precisione quali criteri ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio della motivazione; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del contratto.
  • Il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere usato per contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove, che restano riservate al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente di lamentare la mancata considerazione di singoli documenti o di chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede che sia individuata una domanda o eccezione autonoma, ritualmente proposta e completamente ignorata dal giudice; non ricorre se il giudice ha deciso sul gravame o se il fatto dedotto è solo un episodio interno alla vicenda processuale.
  • La domanda risarcitoria per illegittima revoca o sospensione di un affidamento bancario non può essere accolta in assenza di prova specifica del danno e della sua quantificazione; il mero disagio o fastidio non basta.
  • Le censure su interessi usurari devono essere specifiche, autosufficienti e rivolte contro tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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