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Sentenza

Sentenza n. 4867/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - alla sentenza di accoglimento n. 31/2025 del 08.01.2025 resa dalla dott.ssa Chiara Cucinella, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'esito del giudizio R.G. n. 6862/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli Nord in data 18/07/2025.

Giustizia amministrativa202600164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 31/2025, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero. La sentenza aveva condannato l'amministrazione all'assegnazione della Carta elettronica del docente, mediante emissione di buoni elettronici di importo pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza contestare efficacemente i presupposti dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, attestato da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'attribuzione dei benefici economici riconosciuti e al pagamento di quanto dovuto. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione su richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, quantificato in 500 euro, è posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e di imporre all'amministrazione l'adempimento puntuale del comando giudiziale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici della Carta elettronica del docente riconosciuta dal titolo giudiziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al dispositivo del giudicato, fissando un termine per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari, anche di natura contabile o organizzativa, per dare concreta attuazione al giudicato.
  • Le spese dell'eventuale attività commissariale e quelle del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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