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Sentenza

Sentenza n. 190/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - del diritto del minore alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dall'ASP di Reggio Calabria per la terapia con metodologia ABA alla luce della L. 134/2015; e per il risarcimento: - del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata presa in carico del minore e mancata erogazione o rimborsabilità della terapia ABA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitore del minore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto del minore, a carico del Servizio sanitario regionale, alla presa in carico e all’erogazione, direttamente o mediante rimborso, di un trattamento terapeutico con metodologia ABA, nonché il risarcimento delle spese sostenute privatamente e dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’inadempimento dell’ASP. Il ricorso è stato fondato sulla violazione dell’art. 32 Cost., della legge n. 134/2015, della legge n. 833/1978 e del d.lgs. n. 502/1992, nonché sull’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. L’ASP aveva riconosciuto la patologia, ma aveva prescritto soltanto generiche attività riabilitative ambulatoriali, senza assicurare la terapia ABA, già praticata privatamente dal minore. La ricorrente ha inoltre richiamato le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel precedente giudizio cautelare civile, secondo cui il minore necessitava di 20 ore settimanali di trattamento ABA, di cui 5 destinate alla formazione e al supporto della famiglia e degli insegnanti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all’erogazione di prestazioni sanitarie. Nel merito ha accolto la domanda di accertamento, rilevando che la legge n. 134/2015, l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui LEA e le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità includono i trattamenti individualizzati per i disturbi dello spettro autistico basati sulle più avanzate evidenze scientifiche; tra tali metodiche rientra l’analisi comportamentale applicata ABA. L’ASP, pur avendo riconosciuto la patologia, non aveva prescritto né erogato uno specifico trattamento adeguato. Il Collegio ha utilizzato la CTU espletata nel precedente giudizio civile, ritenendola acquisibile ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., e ha accertato la necessità di 20 ore settimanali di terapia ABA, almeno fino ai 14 anni, con successiva rivalutazione. L’ASP è stata quindi condannata alla presa in carico diretta o indiretta del minore, anche mediante rimborso delle prestazioni ricevute da terzi. La domanda risarcitoria patrimoniale è stata accolta solo parzialmente: sono state riconosciute le spese documentate specificamente riferibili alla terapia ABA, pari a € 7.650,00, con esclusione delle spese relative a generici trattamenti socio-riabilitativi, visite specialistiche e documentazione non idonea a provare la somministrazione della terapia ABA. È stato riconosciuto alla madre il danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in € 1.000,00, desunto in via presuntiva dall’ansia e dalla frustrazione derivanti dall’omessa attivazione del trattamento e dagli oneri economici sostenuti. È stato inoltre riconosciuto al minore il danno non patrimoniale da perdita di chance, liquidato in € 2.000,00, poiché la mancata erogazione di 20 ore settimanali, rispetto alle 8 ore effettivamente ricevute, aveva privato il minore di una concreta possibilità di ulteriore miglioramento. Sulle somme sono state riconosciute rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza dei trenta giorni successivi all’istanza del 18 aprile 2021. L’ASP è stata condannata anche alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla richiesta di erogazione di una specifica prestazione sanitaria.

  • art. 32 Cost.

    Rileva quale fondamento costituzionale del diritto alla tutela della salute invocato in relazione al trattamento terapeutico del minore.

  • art. 26 l. 833/1978

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

    Impone alle strutture sanitarie pubbliche di erogare direttamente le prestazioni riabilitative o, quando non siano in grado di farlo, di assicurarle mediante soggetti convenzionati.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    Concorrono a definire il quadro normativo delle prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale e dell’integrazione socio-sanitaria.

  • artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015

    Prevedono l’aggiornamento delle Linee guida sui disturbi dello spettro autistico, l’inserimento nei LEA della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e l’aggiornamento delle linee di indirizzo assistenziali.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    Include nei LEA i trattamenti individualizzati per i disturbi dello spettro autistico basati sulle più avanzate evidenze scientifiche; la terapia ABA rientra tra i modelli terapeutici erogabili.

  • art. 11, comma 6, c.p.a.

    Consente l’utilizzazione nel giudizio amministrativo della CTU espletata in un precedente giudizio, quando l’accertamento sia stato svolto nel contraddittorio delle medesime parti da un ausiliario tecnicamente qualificato.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare per presunzioni il danno non patrimoniale derivante dall’ansia e dalla frustrazione conseguenti all’inadempimento dell’amministrazione.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e della perdita di chance quando il loro preciso ammontare non sia dimostrabile.

Massime di principio

  • La terapia ABA costituisce una metodica terapeutica rientrante nei LEA quando sia prescritta e individualizzata in relazione alle condizioni cliniche della persona con disturbo dello spettro autistico, poiché è contemplata dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità e si basa su evidenze scientifiche di significativo beneficio per la salute.
  • Ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e della legge n. 134/2015, il Servizio sanitario nazionale deve garantire alle persone con disturbi dello spettro autistico la diagnosi, la cura e il trattamento individualizzato mediante metodi fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche; l’amministrazione non può esaurire tale obbligo con la prescrizione di generiche attività riabilitative non specificamente adeguate alla patologia accertata.
  • Quando l’unità sanitaria locale non sia in grado di erogare direttamente una prestazione riabilitativa inclusa nei LEA, deve assicurarla indirettamente mediante soggetti idonei o mediante rimborso delle spese sostenute dall’assistito, purché siano provate la specifica prestazione, la sua necessità clinica e la riferibilità all’obbligo sanitario pubblico.
  • Nel giudizio amministrativo può essere utilizzata la consulenza tecnica d’ufficio espletata in un precedente giudizio, ai sensi dell’art. 11, comma 6, c.p.a., quando essa sia stata svolta nel contraddittorio delle medesime parti da un ausiliario qualificato e riguardi accertamenti tecnici rilevanti anche nel nuovo processo.
  • Le spese sostenute privatamente sono rimborsabili soltanto nella misura in cui la documentazione dimostri che esse riguardano specificamente la prestazione sanitaria dovuta dall’amministrazione; le ricevute riferite a trattamenti generici o a prestazioni diverse non sono sufficienti.
  • La mancata erogazione di un trattamento sanitario individualizzato può integrare una perdita di chance risarcibile quando gli accertamenti tecnici consentano di ritenere concretamente plausibile che una terapia più intensa avrebbe determinato ulteriori benefici, anche se il danno deve essere liquidato equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiSanitàResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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