Sentenza del 24/08/2018 n. 21049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti avevano aderito alla rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie prevista dalla L. n. 448 del 2001, con riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, mediante perizia giurata e pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva del 2%. Dopo la crisi e il fallimento della società partecipata, avevano omesso il pagamento delle due rate successive e presentato dichiarazioni integrative, sostenendo di avere revocato la scelta originaria. Contestavano quindi la legittimità delle cartelle emesse per il recupero delle rate non versate e deducevano sia l'emendabilità della dichiarazione sia vizi di motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla posizione di F.G. e ha confermato l'obbligo di versare le rate residue. La scelta di rideterminare il valore delle partecipazioni, perfezionata con la perizia giurata e il pagamento anche della sola prima rata, costituisce una dichiarazione unilaterale di volontà divenuta efficace e non può essere revocata unilateralmente. Il mancato pagamento delle rate successive e la successiva dichiarazione integrativa non costituiscono una revoca valida. F.G. è stato inoltre condannato al pagamento di 5.000 euro per le spese di lite, oltre agli eventuali esborsi e al raddoppio del contributo unificato. Per L.O., che nelle more aveva aderito alla definizione agevolata dei ruoli prevista dal D.L. n. 193 del 2016, il ricorso è stato separato e rinviato a nuovo ruolo per valutare gli effetti della definizione agevolata.
Norme richiamate
L. n. 448 del 2001, art. 5
Disciplina la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni mediante perizia giurata e il pagamento di un'imposta sostitutiva. La scelta, una volta esercitata e resa efficace dal pagamento, non è liberamente revocabile.
D.L. n. 203 del 2005, artt. 11 e 14
Ha riaperto i termini per avvalersi della rideterminazione del valore delle partecipazioni e per il pagamento dell'imposta sostitutiva.
D.L. n. 282 del 2002, art. 2, comma 2
Richiamato tra le disposizioni applicabili alla procedura di rideterminazione del valore e al relativo pagamento dell'imposta sostitutiva.
Codice civile, artt. 1324, 1334 e seguenti
Applicando i principi generali sugli atti unilaterali, la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di optare per la rideterminazione, una volta portata a conoscenza dell'Amministrazione mediante il pagamento della prima rata, produca effetti e non possa essere revocata unilateralmente.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2004
L'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata.
Il pagamento della prima rata perfeziona sia l'opzione sia l'obbligazione tributaria complessiva; il contribuente deve quindi versare le rate successive e non ha diritto al rimborso di quanto pagato, anche se non utilizza il valore rideterminato.
D.L. n. 193 del 2016, art. 6
Prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione. La sua eventuale incidenza sulla posizione di L.O. è stata rimessa a un successivo esame.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è respinto integralmente, dichiarato inammissibile o improcedibile.
Massime di principio
- Quando un regime fiscale opzionale viene perfezionato con una perizia, una dichiarazione e il pagamento anche parziale dell'imposta, la scelta può diventare irrevocabile se la normativa non prevede espressamente un diritto di recesso.
- Il pagamento rateale normalmente riguarda soltanto le modalità di adempimento di un'obbligazione tributaria già sorta; l'omesso pagamento delle rate successive non equivale, di per sé, alla rinuncia all'opzione.
- Eventi sopravvenuti, come crisi aziendale, fallimento o mancata realizzazione della plusvalenza attesa, non eliminano automaticamente un'imposta sostitutiva già perfezionata, perché il tributo può avere come presupposto l'esercizio dell'opzione e non la futura cessione del bene.
- Una dichiarazione integrativa può correggere errori o inesattezze, ma non può normalmente cancellare retroattivamente un'opzione fiscale già validamente esercitata, salvo una specifica previsione normativa.
- Per valutare gli effetti di una definizione agevolata o di una rottamazione, occorre esaminare separatamente la posizione del contribuente, lo stato della riscossione e i requisiti e termini previsti dalla disciplina applicabile.
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