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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18586/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza di interpello disapplicativo presentata da una società per ottenere, per l’anno d’imposta 2013, la disapplicazione della disciplina sulle società non operative. La società deduceva di non aver conseguito ricavi per causa oggettiva e di forza maggiore, perché l’unico immobile di proprietà, acquistato per essere destinato a struttura ricettivo-assistenziale, non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative per l’attività, dopo un primo parere favorevole della ASL e il successivo diniego regionale per asserita saturazione dei posti disponibili. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, osservando che mancava anche la sola prospettazione di iniziative attuali o future per realizzare l’oggetto sociale. La società impugnava il diniego, e in primo e secondo grado otteneva ragione. In cassazione l’Agenzia articolava due motivi: con il primo contestava l’impugnabilità del diniego di interpello disapplicativo, sostenendo che non rientrasse tra gli atti autonomamente impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992 e che mancasse l’interesse ad agire; con il secondo denunciava la violazione della normativa sulle società di comodo, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata una situazione oggettiva straordinaria ed eccezionale idonea a giustificare la disapplicazione, pur in assenza di effettiva attività d’impresa e di prospettive concrete di ripresa.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ribadendo che il diniego dell’interpello disapplicativo, pur non essendo espressamente compreso nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992, è impugnabile perché comunica al contribuente una ben individuata pretesa tributaria e quindi integra l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non avesse adeguatamente individuato le circostanze oggettive idonee a impedire il conseguimento dei ricavi e che non potesse considerarsi sufficiente, di per sé, il mancato ottenimento delle autorizzazioni amministrative, specie a fronte della protratta inattività della società e dell’assenza di una concreta prospettiva di esercizio dell’impresa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame conformemente ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600/1973

    Costituisce la base procedurale dell’interpello disapplicativo per chiedere la disapplicazione di norme antielusive, tra cui quelle sulle società di comodo.

  • art. 30 L. 724/1994

    La disciplina delle società non operative si fonda su parametri legali di operatività; il mancato superamento dei ricavi minimi integra una presunzione relativa di non operatività superabile solo con prova contraria di situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente.

  • art. 19 D.Lgs. 546/1992

    L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non esclude l’impugnazione di atti che comunichino una pretesa tributaria ben individuata, come il diniego di disapplicazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Sussiste interesse ad agire del contribuente a ottenere una decisione sulla legittimità della pretesa tributaria portata a sua conoscenza dal diniego di interpello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il paradigma utilizzato per censurare la violazione di legge nella valutazione dei presupposti della disapplicazione e della sussunzione dei fatti nella disciplina delle società non operative.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della decisione e la violazione delle regole processuali in relazione alla ritenuta impugnabilità del diniego.

  • art. 1, comma 109, lett. h, L. 296/2006

    Ha modificato dal 1° gennaio 2007 la formulazione della disciplina dell’interpello disapplicativo, richiedendo la prova di circostanze oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

  • art. 2, commi 36 decies e 36 undecies, D.L. 138/2011

    È richiamato dall’Agenzia come ulteriore base normativa della disciplina delle società in perdita sistematica, ma la Corte precisa che ciò non muta il nucleo della contestazione riferito alla non operatività.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare le circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione grava sul contribuente.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    Richiamato in connessione al dovere dell’imprenditore di predisporre mezzi e assetti adeguati alla continuità aziendale, senza che vi sia tutela per una completa inettitudine produttiva.

  • art. 41 Cost.

    La libertà di iniziativa economica è richiamata come quadro di riferimento del dovere imprenditoriale di organizzazione dell’attività, nei limiti del rispetto dell’utilità sociale.

Massime di principio

  • Il diniego di disapplicazione di norme antielusive, pur non essendo espressamente compreso tra gli atti impugnabili del processo tributario, è autonomamente impugnabile quando renda nota al contribuente una specifica pretesa fiscale e consenta di far valere un interesse attuale alla tutela giurisdizionale.
  • Nella disciplina delle società non operative, il mancato raggiungimento dei ricavi minimi legali costituisce indice presuntivo di non operatività; il contribuente può superarlo solo dimostrando circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla propria volontà che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
  • Ai fini della disapplicazione non basta allegare una generica difficoltà imprenditoriale o il mancato rilascio di autorizzazioni amministrative: occorre individuare e provare fatti oggettivi idonei a spiegare l’inoperatività in modo non riconducibile a scelte gestionali dell’imprenditore.
  • La protratta inattività della società e l’assenza di una concreta prospettiva di svolgimento dell’attività d’impresa possono indicare che la permanenza in vita dell’ente derivi da una scelta soggettiva dell’imprenditore, non da un impedimento oggettivo sufficiente a giustificare la disapplicazione.
  • In sede di legittimità è sindacabile, per vizio di sussunzione, la valutazione del giudice di merito sulla idoneità dei fatti accertati a integrare le oggettive situazioni che giustificano la disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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