Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46988/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna inflitta per il reato di traffico e detenzione di cocaina (circa 5,587 kg totali, 66% di principio attivo) contestando: 1) l'estensione dei risultati delle analisi effettuate su un solo panetto agli altri quattro panetti non sottoposti a test, con conseguente illegittima qualificazione dell'aggravante dell'"ingente quantità" ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo il proprio ruolo di mero trasportatore e possibile inconsapevolezza della qualità/quantità effettiva della sostanza. Inoltre si deduceva che, nonostante il rito abbreviato, il giudice avrebbe dovuto disporre perizia tossicologica su tutta la sostanza sequestrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'estensione degli esiti analitici dal panetto esaminato agli altri, in considerazione dell'identico peso e della medesima confezione, ritenendo infondata l'ipotesi puramente teorica di "scambio" o presenza di sostanze diverse nei restanti panetti. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, con il rito abbreviato, l'imputato rinuncia all'assunzione di prove ulteriori e il giudice può disporre integrazioni probatorie solo per assoluta esigenza. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato adeguatamente: la personalità dell'imputato (prevedente un precedente specifico) e la sua condotta processuale (ammissioni parziali e dichiarazioni ritenute inverosimili) escludevano elementi positivi tali da giustificare la diminuente. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    circostanza aggravante della ingente quantita'

    L'aggravante per ingente quantità è stata ritenuta integrata sulla base del calcolo complessivo del peso e del principio attivo; la Corte ha ammesso l'estensione dei risultati analitici di un campione agli altri panetti in presenza di identica confezione e peso, purché non emergano elementi concreti contrari.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990

    Configurazione del reato (detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti) e applicazione dell'aggravante per ingente quantità ai fini della determinazione della pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna pronunciata dal GUP; indica il quadro procedurale connesso alla sentenza di condanna in sede di giudizio.

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen.

    Nel rito abbreviato l'imputato rinuncia all'assunzione di prove diverse da quelle negli atti; ciò limita la possibilità di ottenere integrazioni probatorie richieste dall'imputato.

  • art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

    Il potere officioso del giudice di integrare le prove esiste ma può essere esercitato solo quando sussista un'assoluta esigenza probatoria; non è automatico nel rito abbreviato.

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alla rinnovazione dell'istruttoria in appello; ribadisce che tali poteri sono officiosi e devono rispondere a necessità probatorie rilevanti.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Dopo la riforma del 2008, lo stato di incensuratezza non è più di per sé sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche; occorrono elementi positivi che le giustifichino.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente e per l'obbligo di versare la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito abbreviato l'imputato rinuncia, di norma, alla possibilità di introdurre prove nuove; per ottenere indagini integrative il giudice deve riscontrare un'assoluta esigenza probatoria.
  • L'identità di confezionamento e di peso degli elementi sequestrati può giustificare l'estensione degli esiti analitici da un campione agli altri, salvo elementi concreti che dimostrino il contrario.
  • La semplice qualifica di 'mero trasportatore' non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice valuta la personalità, precedenti e la condotta processuale dell'imputato.
  • Dalla giurisprudenza di legittimità emerge che le doglianze in Cassazione che si limitano a riproporre questioni già trattate in grado di merito senza confrontarsi con la motivazione avversaria sono spesso dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis, per ottenere le attenuanti generiche è necessario indicare elementi positivi e comprovabili che giustifichino la mitigazione della pena.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.