Cassazione Civile, Ordinanza n. 28332/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, tra l'altro, IRAP e IVA, contestando l'oggettiva inesistenza di forniture di carburante indicate in fatture emesse da una società fornitrice. L'Ufficio fondava la ripresa su una serie di elementi indiziari emersi nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, tra cui l'esposizione debitoria della contribuente verso la fornitrice, l'antieconomicità delle forniture, anomalie nelle procedure di rifornimento e la mancanza, nella contabilità della fornitrice, di documenti di consegna e di un mastrino riferito al cliente. La CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti; la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia ritenendo superate le presunzioni dell'Ufficio dalle difese dei contribuenti e dalla documentazione dell'Agenzia delle Dogane che mostrava un consumo di carburante sostanzialmente coerente con quello fatturato. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2697, 2727 e 2729 c.c., 4 d.P.R. 444/1997 e 116 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la valenza dei plurimi indizi e avesse invertito o mal applicato il riparto dell'onere della prova nelle operazioni asseritamente inesistenti, attribuendo rilievo a elementi non decisivi e recependo acriticamente le allegazioni dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche mediante presunzioni semplici, che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata; solo dopo tale dimostrazione si sposta sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Nel caso concreto la CTR aveva correttamente valutato gli indizi dell'Ufficio e la documentazione pubblica prodotta dai contribuenti, svolgendo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre osservato che le censure dell'Agenzia miravano in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non l'interpretazione delle norme, e che il vizio motivazionale non era deducibile in presenza di doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché i contribuenti non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 600/1973
consente l'accertamento fondato anche su elementi presuntivi, ai fini della ripresa fiscale per operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. 633/1972
legittima la rettifica IVA sulla base di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione fatturata.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'inesistenza dell'operazione incombe prima sull'Ufficio; solo dopo si sposta sul contribuente.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono costituire prova idonea dell'inesistenza delle operazioni.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, sono sufficienti a sorreggere l'accertamento.
art. 4 d.P.R. 444/1997
richiamato dall'Ufficio nel quadro dei mezzi di prova relativi ai carburanti.
art. 116 c.p.c.
il giudice di merito apprezza le prove secondo il proprio prudente convincimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto in realtà diretto a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale non era deducibile in presenza di doppia conforme.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 21 d.P.R. 633/1972
la fattura è normalmente idonea a rappresentare un costo e a fondare detrazione IVA e deducibilità, salvo prova contraria dell'inesistenza dell'operazione.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura costituisce normalmente un documento idoneo a rappresentare il costo e a fondare la detrazione IVA; se l'Amministrazione ne contesta la veridicità, deve dimostrare con elementi anche presuntivi che l'operazione non è stata mai posta in essere.
- Le presunzioni semplici possono integrare prova piena in materia tributaria e il giudice di merito può fondare su di esse anche esclusivamente il proprio convincimento, purché gli indizi siano valutati nel loro complesso.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi validi per sostenere l'inesistenza dell'operazione, l'onere passa sul contribuente, che deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; non basta la sola esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti.
- La censura che, sotto veste di violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale, non deducibile quando vi sia doppia conforme.
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