Sentenza n. 10777/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere e ordinato la concessione dei benefici assistenziali
Esito
Favorevole al ricorrente (vittima del dovere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere ed era stato imposto al Ministero dell’Interno di concedere i benefici assistenziali previsti dalla legge, incluso l’inserimento nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006. Nel corso del giudizio, a seguito dell’istruttoria disposta dal TAR, è emerso che l’amministrazione aveva dato esecuzione al giudicato: gli assegni erano stati messi in pagamento e il ricorrente aveva confermato di avere ricevuto i vitalizi spettanti e il rimborso delle spese legali. Il ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il ricorrente avesse ottenuto integrale soddisfazione delle pretese azionate nel giudizio di ottemperanza. Poiché l’esecuzione del giudicato civile è intervenuta dopo la notifica del ricorso, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico del Ministero dell’Interno, liquidandole in € 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, il ricorrente ottiene integrale soddisfazione della pretesa azionata.
art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base dell’obbligo di inserimento nell’elenco ministeriale funzionale alla concessione dei benefici assistenziali alle vittime del dovere.
art. 124, comma 1, disp. att. c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione al passaggio in giudicato della sentenza civile, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione esegue il giudicato dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione non esclude necessariamente la condanna alle spese, che può essere posta a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →