Cassazione Penale, Sentenza n. 21962/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione della legge penale (artt. 56 e 628 c.p.). Il ricorrente sosteneva che la condotta rilevata (ingresso in una tabaccheria, permanenza per pochi secondi senza impossessarsi di nulla e interruzione volontaria dell'azione) fosse costituita da atti meramente preparatori e non punibili come tentata rapina aggravata; inoltre non vi sarebbe stata alcuna richiesta di consegna di denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che sulla gravità indiziaria si fosse già formato il giudicato cautelare in seguito al rigetto dell'appello ex art. 309 c.p.p.; non essendo stati prodotti nuovi elementi probatori in contraddizione con quelli precedentemente valutati, non è stata disposta una nuova rivalutazione del quadro indiziario. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza pronunciata il 10/05/2022.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la condotta fosse mera preparazione e non tentativo; la Corte non ha esaminato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per giudicato cautelare.
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina aggravata richiamata dal ricorrente; la Corte non ha rimesso in discussione la qualificazione dei fatti richiamando il principio della preclusione del giudicato cautelare.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base dell'appello cautelare originario che era stato respinto dal Tribunale di Firenze, contribuendo alla formazione del giudicato cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
L'appello ex art. 309 c.p.p. era stato già proposto e respinto, determinando il giudicato cautelare che preclude la rinnovazione delle stesse questioni senza nuovi elementi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per segnalare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto (modalità procedurale adottata nel caso).
Massime di principio
- Quando sulle questioni cautelari si è formato un giudicato (impugnazioni previste dalla legge esaurite), quelle questioni non possono essere rimesse in discussione in assenza di nuovi elementi probatori.
- Per ottenere la revisione di una misura cautelare già confermata, è necessario produrre elementi nuovi e concreti che contrastino le valutazioni indiziarie già compiute; mere rielaborazioni di argomentazioni già esaminate non sono sufficienti.
- La distinzione tra atti preparatori e tentativo è rilevante sul piano sostanziale, ma se la questione è già stata decisa in sede cautelare la Cassazione non entra nel merito senza nuovi elementi.
- L'impugnazione cautelare deve tempestivamente addurre prove o circostanze nuove: la strategia processuale deve quindi prevedere la raccolta e la proposizione di nuovi elementi, qualora si voglia superare il giudicato cautelare.
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. contribuzione alla Cassa delle ammende); valutare dunque la fondatezza procedurale oltre che sostanziale prima di proporre ulteriori impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →