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Sentenza

Sentenza n. 653/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza di ripristino ambientale n. -OMISSIS-, notificata in pari data, a firma del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stato ordinato al ricorrente, quale proprietario dei terreni: (a) l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali dal terreno comunale; (b) la rimozione del tetto in amianto dello stabile edilizio qualificato come "abusivo" e il suo corretto smaltimento; (c) il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202501258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di ripristino ambientale avente a oggetto l'allontanamento e lo smaltimento di materiali, la rimozione e lo smaltimento di un tetto in amianto e il ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, deducendo in via pregiudiziale l'incompetenza assoluta dell'organo emanante, poiché l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre dedotto: la violazione del contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione del principio "chi inquina paga" e il difetto assoluto di motivazione sull'elemento soggettivo, essendo stata affermata la responsabilità del proprietario sulla sola base della titolarità del terreno; l'eccesso di potere per la qualificazione dello stabile come abusivo senza previo accertamento mediante autonomo provvedimento edilizio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso quanto all'ordine di rimozione del tetto in amianto e ha sostenuto la competenza del Responsabile del Servizio sulla base del regolamento comunale e dell'art. 107 T.U.E.L., nonché l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione comunale di inammissibilità, ritenendo che l'ordine di rimozione del tetto in amianto fosse incluso nel più ampio ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006, senza porre una questione di ricorso cumulativo. Nel merito ha accolto il ricorso per il dirimente vizio di incompetenza: l'ordinanza risultava sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico, mentre l'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 riserva espressamente al Sindaco la competenza ad adottare l'ordinanza di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi. Tale previsione, quale norma speciale sopravvenuta, prevale sull'art. 107 T.U.E.L., che attribuisce in via generale ai dirigenti gli atti di gestione. Il Collegio ha inoltre ritenuto non applicabile al vizio di incompetenza l'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, escludendo che il vizio potesse essere neutralizzato in ragione del carattere vincolato dell'attività amministrativa. Le ulteriori censure sono state assorbite. L'ordinanza è stata annullata; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006

    attribuisce espressamente e tassativamente al Sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi

    La disposizione configura una riserva di competenza in capo al Sindaco, non derogabile dall'art. 107 T.U.E.L.; prevale quale norma speciale e sopravvenuta sulla disciplina generale degli atti di gestione dirigenziali.

  • artt. 255 e 256 d.lgs. 152/2006

    Richiamati quale base normativa dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi e quale elemento per ricondurre la rimozione del tetto in amianto all'ordine complessivo impugnato.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    attribuisce in via generale ai dirigenti l’adozione di atti di gestione

    La competenza generale dei dirigenti non prevale sulla riserva speciale di competenza prevista dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Secondo il Collegio, la disposizione non è applicabile al vizio di incompetenza e non consente di neutralizzarlo per il solo carattere vincolato del provvedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa interlocuzione con le parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 riserva espressamente al Sindaco, e non al dirigente o al responsabile del servizio, la competenza ad adottare le ordinanze di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi.
  • La competenza generale attribuita ai dirigenti dall'art. 107 T.U.E.L. non consente di derogare a una specifica e sopravvenuta riserva di competenza stabilita dall'art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che prevale secondo i criteri di specialità e successione temporale.
  • Il vizio di incompetenza derivante dall'adozione dell'ordinanza ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 da parte di un organo diverso dal Sindaco non è neutralizzato dall'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, neppure quando l'amministrazione sostenga che il provvedimento abbia contenuto vincolato.
  • Quando l'ordine di rimozione di materiali, compresa la rimozione di un manufatto contenente amianto, è inserito nell'ordinanza complessiva di ripristino dello stato dei luoghi adottata ai sensi degli artt. 255 e 256 del d.lgs. n. 152/2006, l'ordine può essere considerato parte dell'unitario provvedimento impugnato, senza necessità di qualificare il ricorso come cumulativo contro atti distinti.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiOrgani degli enti locali
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàNullità del provvedimento

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