Cassazione Penale, Sentenza n. 33754/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna pronunciata in abbreviato per: capo A) rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro (art. 186, comma 7, d.lgs. 30/04/1992, n. 285) e capo B) offese all'onore e decoro degli agenti in servizio (art. 341-bis c.p.). Il difensore ha proposto quattro motivi: (1) vizio nell'omologazione dell'etilometro (artt. 192, comma 5, e 379, comma 8, DPR 16/12/1992, n. 495) che renderebbe non affidabile la rilevazione; (2) richiesta di derubricazione del capo A) in reato meno grave perché l'unica misurazione è stata effettuata circa 60 minuti dopo e non consente di stabilire il tasso al momento della guida; (3) dedotta errata applicazione dell'art. 314-bis c.p. (aggravante della presenza di più persone) perché le offese sarebbero state proferite in due momenti distinti e senza la presenza di terzi; (4) errata determinazione della diminuzione per il rito abbreviato in presenza di continuazione tra delitto e contravvenzione ex art. 442, comma 2, c.p.p. (si censura che la contravvenzione non sia stata ridotta della metà come previsto dalla novella).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Motivi 1 e 3 dichiarati inammissibili per aspecificità e perché implicherebbero una diversa valutazione di merito; motivo 2 respinto come manifestamente infondato (confermato che il rifiuto di eseguire la seconda prova integra il reato di cui all'art. 186, comma 7). Il quarto motivo è stato accolto: la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., Elian, 27/02/2025) secondo cui, in caso di continuazione tra delitto e contravvenzione giudicati con rito abbreviato, la diminuzione per il rito deve essere operata separatamente (1/3 sulla pena per i delitti e 1/2 sulla pena per le contravvenzioni). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena complessiva in 3 mesi e 20 giorni di reclusione, rigettando il resto del ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186
presente nella motivazione: comma 7 (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici) e comma 1 (ipotesi di guida in stato di ebbrezza)
La Corte conferma l'orientamento che integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, la condotta di chi, pur avendo eseguito la prima prova etilometrica, rifiuta di sottoporsi alla seconda prova; non è necessario dimostrare il valore preciso del tasso al momento della guida se sussiste il rifiuto di completare l'accertamento
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 192, comma 5 e 379, comma 8
La questione sollevata in ordine alla voltura/omologazione dell'etilometro è stata ritenuta aspecifica dal ricorrente in Cassazione; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione normativa per via dell'inammissibilità del motivo
codice penale, art. 341-bis
La condotta offensiva rivolta agli agenti in servizio è stata ritenuta integrativa della fattispecie contestata; valutazione degli elementi fattuali rimessa al giudice di merito
codice penale, art. 314-bis
La rilevanza della presenza di "più persone" ai fini della fattispecie è una valutazione di fatto; la Corte di cassazione non riesamina la valutazione probatoria del giudice di merito se non per vizi di diritto
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
"In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto"
Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni giudicati con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va applicata separatamente: 1/3 sulla pena per i delitti e 1/2 sulla pena per le contravvenzioni
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. l
La Corte può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena quando il vizio è correggibile con i dati e le statuizioni di merito esistenti (es. calcoli di diminuzione di pena fissati dalla legge)
Sezioni Unite, n. 27059 del 27/02/2025 (Elian)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio applicativo circa la diminuzione per il rito in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni (1/3 sui delitti, 1/2 sulle contravvenzioni)
Massime di principio
- Il rifiuto di completare l'accertamento etilometrico (es. rifiuto di effettuare la seconda prova dopo la prima) configura il reato previsto dall'art. 186, comma 7, C.d.S.; non è necessario dimostrare il preciso tasso al momento della guida se c'è il rifiuto di completare le prove
- Le censure tecniche sull'omologazione dello strumento di misura devono essere formulate con specificità e confrotarsi con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o non sviluppate possono essere dichiarate inammissibili per aspecificità
- Le questioni riguardanti la valutazione della prova e la ricostruzione fattuale (es. presenza di più persone, affidabilità temporale delle misurazioni) sono di competenza del giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione salvo vizio di diritto
- In caso di continuazione tra delitto e contravvenzione giudicati con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va applicata separatamente: 1/3 sulla pena relativa ai delitti e 1/2 sulla pena relativa alle contravvenzioni (principio delle Sezioni Unite)
- Se l'errore riguarda il calcolo della diminuzione di pena previsto dalla legge (criterio non discrezionale), la Corte di cassazione può correggere l'errore e rideterminare la pena annullando senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
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