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Sentenza

Sentenza n. 1186/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501815

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 167/2023, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 167/2023, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 7 aprile 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., nella parte in cui impone alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, constatata l’assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica e di accreditarvi euro 2.000,00, utilizzabili entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale perdurante inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con ulteriore termine di 60 giorni decorrente dall’istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha adottato le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo gravante sulla pubblica amministrazione consiste nel conformarsi al giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso quale presupposto di ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica del docente, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione degli obblighi posti a carico di una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo consiste nel conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre verificare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
  • In assenza di elementi idonei a dimostrare l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato, specificando le concrete attività necessarie.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, anche consentendo al commissario di subdelegare gli adempimenti esecutivi a un dirigente dell’ufficio competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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