Cassazione Penale, Sentenza n. 43159/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. Motivi di impugnazione: 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 581-ter, sostenendo che esisteva una precedente elezione di domicilio (del 24 maggio 2016) presso il difensore in appello e che tutte le notifiche erano state ricevute; 2) censura di incostituzionalità/irragionevolezza dell'art. 581-ter in contrasto con l'art. 3 Cost., sia rispetto al contenuto che alla sanzione prevista; inoltre segnalava che la norma era oggetto di discussione parlamentare per eventuale abrogazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che, nel frattempo, è decorso il termine prescrizionale per i reati contestati (fallimento dichiarato il 27/07/2011, termine massimo scaduto il 27/01/2024, con sospensioni contabilizzate). Considerata non manifestamente infondata la questione sull'elezione di domicilio (primo motivo), la decisione è stata demandata alle Sezioni Unite; nel frattempo è stata diffusa informazione provvisoria delle Sezioni Unite (24/10/2024) che ha affermato il principio secondo cui è sufficiente che l'impugnazione «contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione». Applicato tale principio al caso concreto, il ricorso è risultato fondato. Tuttavia, essendo i reati nel frattempo estinti per prescrizione, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione e ha disposto che non si proceda, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)
La Corte ha esaminato l'applicazione di tali disposizioni in tema di elezione di domicilio per la validità del gravame; in particolare la questione è stata valutata dalle Sezioni Unite per risolvere il contrasto giurisprudenziale
art. 581-ter cod. proc. pen.
La norma richiede requisiti formali per la validità dell'impugnazione; le Sezioni Unite hanno precisato che è sufficiente che l'impugnazione richiami espressamente e specificamente una precedente elezione di domicilio e ne indichi la collocazione nel fascicolo, permettendo l'immediata individuazione del luogo per la notificazione
art. 129 cod. proc. pen.
Applicata per disporre il non doversi procedere in conseguenza dell'estinzione del reato per prescrizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di estensione dei motivi di impugnazione ammessi in sede di cassazione (richiami formali ai limiti del deposito della memoria difensiva)
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per censurare la presunta irragionevolezza della norma; la Corte non ha risolto direttamente la questione di incostituzionalità, rilevando invece la rilevanza della questione interpretativa sottoposta alle Sezioni Unite
art. 83, comma 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
Utilizzato per spiegare la sospensione del termine di prescrizione per il periodo Covid (sospensione di 64 giorni nel caso di specie)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
Principio applicato dalla Corte per ritenere fondata la doglianza sull'ammissibilità dell'appello; la decisione delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto interpretativo a favore della tesi che ammette il richiamo formale all'elezione di domicilio come idoneo a sanare la mancanza di nuova elezione
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024 (Calpitano)
Citazioni giurisprudenziali in tema di limiti dell'assoluzione e della nozione di circostanze che possano portare a pronuncia assolutoria nonostante la prescrizione; usate come riferimento per sostenere che, nel caso concreto, non vi erano ragioni per una pronuncia assolutoria ma solo per l'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- Una precedente elezione di domicilio può rendere ammissibile un'impugnazione se l'atto di gravame richiama in modo espresso e specifico quella elezione e ne indica la collocazione nel fascicolo, così da permettere l'immediata notificazione
- Se, durante il procedimento di legittimità, decorre il termine prescrizionale e i reati si estinguono, la Corte può annullare senza rinvio il provvedimento impugnato disponendo il non doversi procedere per intervenuta prescrizione
- Le censure di ragionevolezza o incostituzionalità di norme procedurali (es. art. 581-ter) non sono automaticamente risolutive: spesso la via è l'interpretazione (anche dalle Sezioni Unite) o il giudizio di legittimità costituzionale se prospettato
- È essenziale contare e documentare correttamente i termini di prescrizione e le sospensioni (astensioni forensi, disposizioni di legge come quelle per il Covid) prima di valutare gli effetti di un eventuale vizio di ammissibilità
- In situazione simile, il difensore dovrebbe sempre indicare esplicitamente in atto di gravame la precedente elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo per evitare rischi di inammissibilità
- Quando esiste contrasto giurisprudenziale su interpretazione di norme processuali rilevanti, la decisione delle Sezioni Unite può cambiare l'esito di questioni di ammissibilità; valutare la possibilità di sospendere decisioni in attesa di pronunce di rilievo
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