Sentenza n. 3476/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 462/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/06/2024, avente ad oggetto il seguente dispositivo “dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno; - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 2.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 462/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 462/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente all'ottenimento della carta docente per quattro anni scolastici, per euro 500,00 ciascuno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta elettronica per l'importo complessivo di euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2025, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata al Ministero, che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente notificato e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro. Ha pertanto accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni e gli importi stabiliti dal giudice ordinario. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi dell'Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi; il TAR li applica per ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, di utilizzare il pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, il ricorso per l'esecuzione di un titolo giudiziario avente efficacia esecutiva e comportante il pagamento di somme di denaro presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo può fissare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta incaricato di operare in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- L'incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice non impedisce l'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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