Cassazione Penale, Ordinanza n. 30532/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 219 R.D. 267/1942, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per reati fallimentari. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 219 R.D. 267/1942 e 627 c.p.p., sostenendo che la circostanza aggravante non fosse stata correttamente ravvisata. La censura contestava la valutazione del giudice di rinvio sulla somma di euro 400.000 distratta, sulla condotta complessiva dell'imputato e sulla mancanza di attivo, ritenendo che non fosse stato adeguatamente motivato il nesso tra tali elementi e l'incidenza diretta e concreta sulle aspettative di recupero dei crediti dei creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano solo a ottenere una diversa e alternativa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che il giudice di appello in sede di rinvio aveva adeguatamente e correttamente illustrato i criteri adottati per ritenere sussistente l'aggravante di cui all'art. 219 R.D. 267/1942, dando esecuzione alle indicazioni contenute nella precedente sentenza di annullamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 219 R.D. 267/1942
Norma richiamata per la circostanza aggravante contestata; il giudice di rinvio l'ha ritenuta sussistente sulla base della somma distratta, della condotta complessiva e della concreta incidenza sulle aspettative di recupero dei creditori.
art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 267/1942
Norma indicata tra quelle poste a base della condanna per reati fallimentari.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, R.D. 267/1942
Norma indicata tra quelle poste a base della condanna per reati fallimentari.
art. 627 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare il rispetto dei limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto infondate le censure perché il giudice di rinvio ha dato corretta esecuzione ai principi enunciati nell'annullamento.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la decisione del giudice di merito non è censurabile in cassazione se il giudice ha effettivamente dato risposta alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente e ha motivato in modo congruo la propria valutazione.
- La circostanza aggravante collegata all'entità e alle modalità della distrazione nei reati fallimentari può essere ritenuta quando la motivazione valorizzi non solo l'importo sottratto, ma anche la condotta complessiva e il suo concreto riflesso sulle possibilità di soddisfazione dei creditori.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera alternativa lettura del materiale fattuale o una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio di motivazione, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente adeguata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento alla Cassa delle ammende.
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