Sentenza n. 392/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'accertamento - previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della pertinente questione di legittimità costituzionale della l.r. Toscana n. 51/2014, della illegittimità delle operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste, nonché delle connesse operazioni di redazione del prospetto riepilogativo allegato, di cui al Verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, redatto in data 28-29 ottobre 2025, del medesimo Verbale e dei relativi allegati, per la parte in cui, nel determinare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa" ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 5%, l'organo temporaneo dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha erroneamente ritenuto di non sommare ai voti di lista i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale Antonella Moro Bundu, unica candidata collegata al suddetto gruppo di liste; - della conseguente illegittimità dell'esclusione dalla ripartizione dei seggi del gruppo di liste "Toscana Rossa", in ragione del presunto, ma invero non verificatosi mancato superamento della soglia di sbarramento del 5% del totale dei voti espressi a favore dei gruppi di liste circoscrizionali, nonché della correlata mancata attribuzione al medesimo gruppo di liste di un seggio nel Consiglio regionale della Toscana e, dunque, del Verbale di proclamazione degli eletti nella parte e per le ragioni in cui non risulta proclamato alcun consigliere regionale per la lista "Toscana Rossa" e, in particolare, nella parte in cui non è proclamata eletta la candidata Antonella Moro Bundu e/o altro candidato della medesima lista portante la maggiore cifra elettorale individuale; nonché per l'annullamento - dei verbali tutti di proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana (Doc.02), di tutti gli altri atti delle operazioni elettorali ad essi preordinati, connessi e conseguenti e, per quanto possa occorrere, dell'eventuale deliberazione di data e numero non conosciuti di convalida dell'elezione dei consiglieri regionali adottata dal Consiglio regionale della Toscana con conseguente correzione del risultato elettorale nel senso dell'ammissione del gruppo di liste "Toscana Rossa" alla ripartizione dei seggi e della conseguente assegnazione del seggio spettante alla medesima lista, con proclamazione, a modifica dei verbali di proclamazione degli eletti, di Antonella Moro Bundu e/o, comunque, del candidato della lista "Toscana Rossa" portante la maggiore cifra elettorale individuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Operazioni elettorali regionali, verbale dell'Ufficio centrale regionale e proclamazione degli eletti, nella parte in cui la lista Toscana Rossa è stata esclusa dal riparto dei seggi per mancato superamento della soglia del 5%
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la determinazione della cifra elettorale regionale del gruppo di liste Toscana Rossa e la conseguente esclusione dal riparto dei seggi. Hanno sostenuto che i voti espressi esclusivamente per la candidata alla Presidenza della Giunta regionale, unica candidata collegata alla lista, avrebbero dovuto essere automaticamente imputati anche alla lista collegata, così come i voti espressi unicamente per una lista sono attribuiti anche al candidato Presidente collegato. Secondo i ricorrenti, tale interpretazione avrebbe consentito il superamento della soglia di sbarramento del 5% e l'attribuzione di un seggio alla lista, con proclamazione della candidata Presidente o del candidato con la maggiore cifra elettorale individuale. In subordine, hanno prospettato l'illegittimità costituzionale della legge elettorale regionale toscana per violazione del diritto di voto garantito dall'art. 48 Cost. È stata inoltre discussa l'ammissibilità dell'intervento ad opponendum e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di ulteriori candidati eletti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile l'intervento ad opponendum della candidata Bulleri, qualificandola come controinteressata sopravvenuta, poiché l'interesse alla reiezione del ricorso avrebbe potuto attualizzarsi successivamente alla sua proposizione e l'accoglimento avrebbe potuto pregiudicarne la posizione. Ha invece respinto la richiesta di ulteriore integrazione del contraddittorio. Nel rito elettorale è sufficiente la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; sono parti necessarie i candidati eletti direttamente e immediatamente pregiudicati dall'eventuale accoglimento. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto che la mancata previsione, nella legge elettorale toscana, dell'imputazione dei voti espressi al solo candidato Presidente alla lista collegata costituisca una scelta legislativa consapevole, secondo il criterio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Il confronto con la disciplina veneta, che prevede espressamente tale meccanismo, conferma che esso non può essere introdotto in via interpretativa nell'ordinamento toscano. La disciplina non viola l'art. 48 Cost., poiché non è irragionevole ritenere che l'elettore possa voler sostenere il candidato Presidente senza esprimere, per ciò solo, una preferenza per la lista collegata. È stata disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, l.r. Toscana n. 51/2014
nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente collegato
La disposizione prevede l'imputazione del voto espresso solo per la lista al candidato Presidente collegato, ma non contempla l'effetto inverso, cioè l'imputazione del voto espresso solo per il candidato Presidente alla lista collegata.
art. 16 l.r. Toscana n. 51/2014
Disciplina la determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste; il giudice l'ha applicata escludendo dal relativo computo i voti espressi esclusivamente per il candidato Presidente.
art. 18, comma 1, lett. b), l.r. Toscana n. 51/2014
i gruppi di liste non uniti in coalizione accedano al riparto dei seggi solo se ottengono, su base regionale, almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in favore delle liste
La soglia di accesso al riparto dei seggi deve essere verificata sulla base dei voti validamente espressi in favore delle liste, senza includere automaticamente i voti espressi soltanto per il candidato Presidente.
art. 48 Cost.
Il voto libero, uguale e segreto
La disciplina regionale che non attribuisce automaticamente alla lista collegata i voti espressi esclusivamente per il candidato Presidente non viola il diritto di voto, poiché non è irragionevole distinguere la scelta del candidato Presidente da quella della lista.
art. 130, comma 3, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ... alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
Nel giudizio elettorale è sufficiente la notificazione ad almeno un controinteressato; l'integrazione del contraddittorio riguarda i candidati eletti direttamente e immediatamente pregiudicati dall'eventuale accoglimento.
art. 49 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati necessari.
Massime di principio
- Quando una legge elettorale regionale prevede espressamente l'imputazione dei voti espressi esclusivamente per una lista al candidato Presidente collegato, ma non disciplina l'ipotesi inversa, i voti espressi soltanto per il candidato Presidente non possono essere imputati per via interpretativa alla lista collegata.
- Il confronto con una diversa legge elettorale regionale che preveda espressamente l'imputazione dei voti del solo candidato Presidente alle liste collegate costituisce elemento interpretativo utile a confermare che, in assenza di analoga previsione, tale effetto non è ammesso nell'ordinamento regionale interessato.
- La scelta legislativa di non attribuire automaticamente a una lista i voti espressi esclusivamente per il candidato Presidente non viola il diritto di voto libero, uguale e segreto, poiché l'elettore può voler sostenere il candidato Presidente senza voler esprimere, per ciò solo, una preferenza per la lista collegata.
- Nel giudizio elettorale, ai sensi dell'art. 130, comma 3, lett. c), c.p.a., è sufficiente notificare il ricorso ad almeno un controinteressato; sono parti necessarie i candidati eletti direttamente e immediatamente pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda.
- È ammissibile l'intervento ad opponendum del soggetto che, pur non essendo controinteressato al momento della proposizione del ricorso, possa acquisire successivamente un interesse qualificato alla conservazione dell'esito elettorale e risultare pregiudicato dall'accoglimento del gravame.
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