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Sentenza

Sentenza del 19/07/2023 n. 21305 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della rettifica della classificazione doganale di prodotti importati dichiarati alla voce NC 0703 90 00 80 ("porri ed altri ortaggi agliacei - altri") che, a seguito di esami analitici, l'ADM aveva ritenuto essere "aglio comune - Allium sativum" e quindi riclassificati nella voce "Agli" con aliquota e dazio specifico maggiori. La contribuente contestava che si trattasse di aglio monobulbo con caratteristiche morfologiche diverse dall'Allium sativum e chiedeva l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 220 CDC per legittimo affidamento e per presunta applicazione retroattiva della modifica delle note esplicative unionali del luglio 2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ADM, cassando la sentenza della CTR che aveva dato ragione alla contribuente. La Corte ha ritenuto che, sin dal 2008, la classificazione degli "agli" come comprendenti le varietà mangerecce di Allium sativum era già delineata dalla normativa e dalle note esplicative e quindi la merce importata era correttooggettivamente qualificabile come "aglio" indipendentemente dalla morfologia monobulbare. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 220 CDC perché non sussisteva un errore attivo imputabile alle autorità e non ricorrevano le condizioni cumulative richieste dalla normativa comunitaria e dalla giurisprudenza. Per questi motivi la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente, ha compensato le spese delle fasi precedenti e ha condannato la contribuente al pagamento delle spese di legittimità a favore dell'ADM (Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2658/87, art. 9, par. 1

    Rilevanza delle regole di interpretazione della Tariffa doganale; la Corte ha ritenuto che la CTR aveva errato nell'attribuire efficacia retroattiva a modifiche interpretative non necessarie per la qualificazione, trattandosi di norme interpretative della tariffa.

  • Regolamento (CE) n. 2287/97, art. 1

    La presente norma si applica agli agli delle varietà (cultivar) derivanti dalla specie Allium sativum L., destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, semisecco o secco, ad esclusione degli agli verdi a foglie intere e ancora privi di bulbilli e degli agli destinati alla trasformazione industriale

    Da tale disposizione emerge che la caratteristica essenziale per qualificare 'agli' è la specie Allium sativum; la Corte ne trae conferma che la specie, non la morfologia (pluribulbo vs monobulbo), è il criterio determinante.

  • Regolamenti comunitari settore ortofrutticolo (es. n. 1182/2007, n. 1234/2007, n. 361/2008, n. 1221/2008)

    Riferimento alla riforma normativa tra 2007-2009 che ha già inciso sulla disciplina commerciale e sulle note esplicative, confermando che, al tempo dell'importazione (2010), la materia era regolata dalla nuova disciplina che includeva la classificazione degli agli.

  • Note esplicative della Nomenclatura Combinata (comunicazione Commissione, G.U. U.E. 30 maggio 2008 C-133/1)

    La Commissione aveva già chiarito nel 2008 che la sottovoce 0703 20 00 comprende tutte le varietà mangerecce di Allium sativum, supportando la tesi che la classificazione in 'aglio' era orientata e non frutto di una modifica successiva.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 3 comma 1 e art. 10

    La Corte ha escluso applicabilità dell'art. 10 quale esimente generale nella specie (rilevante solo per sanzioni) e ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per invocare lo statuto del contribuente in relazione al diritto doganale in assenza di un errore attivo dell'Amministrazione.

  • Codice Doganale Comunitario (CDC), art. 220, par. 2, lett. b

    La norma prevede che la contabilizzazione a posteriori dei dazi non si procede solo se ricorrono tre condizioni cumulative: errore attivo dell'autorità, errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede e rispetto delle prescrizioni nella dichiarazione. La Corte ha ricordato la giurisprudenza comunitaria che richiede la sussistenza di tutte e tre le condizioni, ritenendo che nella fattispecie nessuna fosse soddisfatta.

Massime di principio

  • Per la classificazione doganale di prodotti agricoli il criterio determinante è la collocazione tassonomica (specie), non necessariamente caratteri morfologici accessori: se un prodotto appartiene alla specie indicata dalla voce tariffaria (es. Allium sativum) va classificato come tale anche se morfologicamente atipico (es. monobulbo).
  • Le note esplicative e le comunicazioni della Commissione hanno funzione interpretativa e di chiarimento della Nomenclatura Combinata; non costituiscono di norma norme aventi effetto retroattivo che possano creare un affidamento valido se già, anteriormente, la qualificazione era agevolmente deducibile dalla tariffa e dalla documentazione comunitaria preesistente.
  • L'onere di diligenza grava sull'importatore: quando la qualificazione tariffaria risulta già sostenuta da norme o note esplicative precedenti, l'importatore deve effettuare le verifiche richieste e non può invocare legittimo affidamento se la classificazione corretta era ragionevolmente riscontrabile.
  • L'art. 220 CDC (esimente per riprese a tassazione) richiede il concorso di condizioni cumulative molto stringenti e l'esistenza di un errore attivo dell'amministrazione; l'assenza di uno di questi elementi impedisce l'applicazione dell'esimente.
  • Nel dubbio sulla corretta classificazione è opportuno chiedere istruzioni preventive o un binding tariffario (se previsto) o conservare adeguata documentazione tecnica per dimostrare la ragionevolezza della qualificazione adottata.

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