Cassazione Penale, Ordinanza n. 32812/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per usura è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di usura. Nell'unico motivo di ricorso contestava la dichiarazione di responsabilità, ma la doglianza si risolveva nella mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha ritenuto inoltre che la ricorrente sollecitasse una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazioni non consentite in sede di legittimità; ha quindi rilevato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione logicamente esente da vizi e che risultavano dimostrati l'accordo usurario e gli elementi costitutivi del reato contestato.
Norme richiamate
art. 644 c.p.
È il reato oggetto della contestazione; la Corte richiama la sussistenza dell'accordo usurario e degli elementi integrativi della fattispecie, ritenuti correttamente dimostrati dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della decisione, è motivo apparente e quindi inammissibile.
- La Corte di cassazione non può essere investita di censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove, una diversa ricostruzione dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, poiché ciò comporterebbe una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità.
- Quando la motivazione della sentenza di merito dà conto in modo logicamente corretto delle risultanze probatorie e degli elementi costitutivi del reato, il ricorso che si limiti a contestarne l'apprezzamento probatorio non può essere accolto.
- Nel reato di usura, ai fini della conferma della responsabilità, è sufficiente che il giudice di merito individui e valorizzi gli elementi probatori da cui desumere l'accordo usurario e gli ulteriori elementi integrativi della fattispecie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32790/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32792/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32793/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32794/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32795/2025 del 06/10/2025
- ordinanza_penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32796/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →