Sentenza n. 5275/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 31.3.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 31 marzo 2026, con la quale chiedeva di acquisire dati e informazioni sullo stato del procedimento avviato a seguito della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 7 marzo 2025. Nel corso del giudizio, il Ministero dell'Interno ha trasmesso il provvedimento di diniego, soddisfacendo integralmente la pretesa ostensiva. Il ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse conoscitivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'interesse ostensivo azionato era stato integralmente soddisfatto mediante la trasmissione del provvedimento di diniego e che il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito, consistente nell'acquisizione dei dati e delle informazioni richieste. La pronuncia è stata resa ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della sua scansione temporale. Il ricorrente è stato definitivamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge, considerando la limitata difficoltà della controversia e la riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri di liquidazione del compenso comprendono, tra l'altro, la difficoltà della controversia, la natura dell'affare, i risultati conseguiti e le condizioni soggettive del cliente.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Per la liquidazione del compenso relativo al patrocinio a spese dello Stato si applica la riduzione ordinaria del 50%.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di accesso e il ricorrente consegue il bene della vita consistente nell'acquisizione dei dati e delle informazioni richieste.
- La trasmissione, durante il giudizio, del documento o delle informazioni oggetto dell'istanza di accesso elimina l'interesse alla decisione sull'impugnazione del silenzio-rigetto, purché la pretesa ostensiva sia stata integralmente soddisfatta.
Come è indicizzato
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