Sentenza del 11/09/2019 n. 22646 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione del ricorrente - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Obbligazione "ex lege" - Esclusione - Mutamento condizioni soggettive del beneficiario - Revoca retroattiva del provvedimento ammissivo al gratuito patrocinio - Esclusione - Segnalazione in sede di riscossione - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso di un credito IVA relativo al 2001, sostenendo: la tempestività della dichiarazione IVA presentata dal curatore; l'esistenza e la prova del credito, contestando l'onere probatorio posto a suo carico; la nullità del provvedimento per mancata notificazione anche all'imprenditore fallito. Ha inoltre sollevato la questione dell'applicabilità del raddoppio del contributo unificato, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo, ritenendo non necessario il litisconsorzio tra curatore e fallito nelle controversie riguardanti crediti tributari del fallimento, poiché il curatore ha legittimazione esclusiva nella gestione dell'attivo fallimentare. Ha rigettato anche il secondo motivo, stabilendo che il curatore, quale attore sostanziale in una domanda di rimborso, deve provare i fatti costitutivi del credito IVA; la scadenza dei termini di accertamento o di conservazione delle scritture contabili non elimina tale onere. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi confermata, con compensazione integrale delle spese. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, non si applica quando il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato vede rigettata l'impugnazione.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato impedisce, nel giudizio considerato, di porre a carico del ricorrente il raddoppio del contributo unificato, anche se l'impugnazione viene respinta.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 3
La revoca del patrocinio per mutamento delle condizioni soggettive non può operare retroattivamente, salvo il caso di falsa attestazione penalmente rilevante.
Il mutamento successivo delle condizioni economiche del beneficiario non consente di recuperare retroattivamente le spese del giudizio già svolto con il beneficio.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, comma 4
In caso di fallimento, la dichiarazione è presentata dai curatori entro i termini ordinari o entro quattro mesi dalla nomina, se tale termine scade successivamente.
La disposizione disciplina gli obblighi dichiarativi del curatore, ma la questione è stata ritenuta assorbita perché il credito IVA non era stato adeguatamente provato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30, 39, 57 e 74-bis
La controversia riguarda un credito IVA chiesto a rimborso. Il curatore deve dimostrarne l'esistenza; i termini decadenziali per l'accertamento dei debiti tributari non impediscono all'Amministrazione di contestare l'esistenza di un credito vantato dal contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Quando il credito IVA risulta dalla dichiarazione annuale, la richiesta di rimborso non è soggetta al termine biennale di decadenza, ma al termine ordinario di prescrizione.
Legge fallimentare, artt. 43 e 90
Il curatore ha legittimazione esclusiva nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, mentre il fallito conserva diritti di accesso e controllo, ma non una legittimazione generale sulla liquidazione dell'attivo.
Art. 6 CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Non è conforme alle garanzie di equità e ragionevole durata del processo rinviare alla fase di riscossione la contestazione dell'erronea applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle domande di rimborso tributario, il contribuente o il curatore fallimentare assume il ruolo di attore sostanziale e deve provare integralmente l'esistenza del credito e i fatti che ne fondano il rimborso.
- La scadenza dei termini entro i quali l'Amministrazione può accertare un debito tributario non impedisce all'Amministrazione di contestare, anche successivamente, l'esistenza di un credito chiesto a rimborso.
- Nel fallimento, per i crediti tributari compresi nell'attivo, la legittimazione processuale spetta normalmente in via esclusiva al curatore; il fallito non è necessariamente parte del giudizio.
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, secondo il principio affermato dalla sentenza.
- Il mutamento delle condizioni economiche del beneficiario del patrocinio non produce, di regola, la revoca retroattiva del beneficio; una diversa conclusione può derivare dalla falsa attestazione dei requisiti.
- La prova del credito non viene meno per il solo fatto che siano scaduti gli obblighi civilistici di conservazione delle scritture contabili: l'onere probatorio processuale resta autonomo.
- Quando una dichiarazione annuale IVA evidenzia il credito, la richiesta di rimborso segue il termine ordinario di prescrizione, ferma restando la necessità di dimostrare concretamente il credito.
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