Sentenza n. 1151/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dalla parte ricorrente presso l'Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., un’azione avverso il silenzio-inadempimento o rifiuto dell’amministrazione sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l’avvenuta fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; è stata utilizzata per contestare il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; nel caso concreto, la fissazione dell’appuntamento ha determinato l’attivazione del procedimento richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta attivazione del procedimento richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa dedotta in giudizio.
- La fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica, finalizzato alla presentazione della domanda di visto, costituisce attivazione del relativo procedimento e può integrare il soddisfacimento della pretesa azionata contro il silenzio, senza implicare necessariamente il rilascio del visto.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la valutazione sulle spese può tenere conto del tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso e del comportamento dell’amministrazione, compensando le spese quando l’amministrazione si sia attivata in tempi ragionevoli; resta possibile porre a suo carico la restituzione del contributo unificato.
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