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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22228/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., di applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a pene irrogate con due sentenze divenute irrevocabili (10/01/2020 e 29/01/2020). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. e vizi di motivazione: sostiene che i fatti giudicati derivano da un medesimo disegno criminoso posto che ricorrono elementi comuni (medesimo promotore Vincenzo Di Maio, alcuni stessi partecipi quali Ciro Alfano, analoghe modalità e finalità) e che la distanza temporale di pochi mesi non sarebbe significativa; contesta l'interpretazione giurisprudenziale richiamata dal giudice dell'esecuzione e la qualificazione di "due diverse associazioni criminali" senza considerare la sostanziale identità del sodalizio

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione secondo il quale, con riguardo ai reati associativi, la riconoscibilità della continuazione richiede che le condotte successive siano state programmate sin dal momento dell'originaria partecipazione al sodalizio. Nel caso di specie è stato affermato che la partecipazione iniziata nel gennaio 2015 non può ritenersi pianificata fin dall'origine per comprendere anche la successiva condotta iniziata nel febbraio 2017: la cesura temporale tra i periodi partecipativi esclude quindi la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Le censure del ricorrente sono state considerate mere rivalutazioni di fatto e inidonee a scuotere la motivazione. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p. (codice di procedura penale)

    Norma richiamata come base procedurale per la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione; la Corte conferma che la valutazione della continuazione in sede di esecuzione richiede accertamento del medesimo disegno criminoso tra il periodo già giudicato e quello oggetto della nuova domanda

  • art. 81 c.p. (codice penale)

    Articolo richiamato dal ricorrente in relazione alla figura della continuazione (concorso formale/continuazione); la Corte valuta la sussistenza della continuazione richiedendo una programmazione delle condotte successive già dal momento della partecipazione originaria, e pertanto esclude la continuazione in presenza di una cesura temporale e di periodi partecipativi distinti

  • art. 611 c.p.p. (codice di procedura penale)

    Norma procedurale che disciplina la trattazione in camera di consiglio; la richiesta di discussione orale formulata dal difensore non è stata accolta in quanto il ricorso rientrava tra quelli decisi nella forma prevista dall'art. 611 c.p.p.

Massime di principio

  • Per i reati associativi la continuazione richiede che la successiva attività criminosa fosse programmata fin dall'ingresso o dalla partecipazione originaria al sodalizio: la mera ripetizione di partecipanti o di modalità non è sufficiente
  • Una cesura temporale significativa fra periodi di partecipazione può interrompere la continuità del vincolo criminoso e impedire il riconoscimento del reato continuato
  • L'omologia di partecipanti, promotore o modalità operative costituisce elemento utile ma non decisivo: occorre dimostrare il progetto criminoso unitario e la sua proiezione temporale fin dall'inizio
  • In sede di esecuzione il giudice valuta i criteri già affermati dalla giurisprudenza: il richiedente deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare che le condotte successive erano previste sin dall'origine
  • Le impugnazioni che si limitano a una diversa lettura degli elementi di fatto (composizione del sodalizio, posizione dei concorrenti) senza prova della programmazione originaria sono difficilmente efficaci
  • Difesa: per ottenere il riconoscimento della continuazione è consigliabile produrre elementi che dimostrino la pianificazione collegata (comunicazioni, ruoli persistenti, decisioni programmate, attività preparatorie già previste in epoca anteriore)
  • Accusa: per contrastare la richiesta di continuazione è utile documentare la discontinuità temporale e operativa, nonché l'assenza di una progettualità originaria estesa ai fatti successivi

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