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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23604/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia non riguarda il merito previdenziale, ma un ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposto dalla parte ricorrente contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In tale ordinanza, che aveva accolto il ricorso della medesima parte e disposto il rinvio della causa al giudice a quo per nuovo esame, era stata però indicata erroneamente, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la competenza del Tribunale di Roma anziché del Tribunale di Tivoli come giudice di rinvio. La ricorrente ha quindi chiesto la rettifica dell’indicazione del giudice del rinvio, trattandosi di mero errore materiale derivante da disattenzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l’indicazione del Tribunale di Roma, contenuta nella precedente ordinanza sia in motivazione sia nel dispositivo, costituisse un errore materiale emendabile con il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso per correzione e ha disposto che il riferimento corretto fosse quello al Tribunale di Tivoli; in particolare, nel punto della motivazione indicato nel provvedimento precedente deve leggersi "Tribunale di Tivoli" e nel dispositivo "Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato". La Corte ha inoltre disposto l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento e ha escluso una regolazione delle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    è il rimedio utilizzabile per correggere errori materiali o di mera disattenzione contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione.

  • Cass. Sez. un. 9438/2002

    richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • Cass. n. 10203/2009

    richiamata per il medesimo principio sulle spese del procedimento di correzione.

  • Cass. n. 21213/2013

    richiamata per il medesimo principio sulle spese del procedimento di correzione.

Massime di principio

  • L'indicazione erronea del giudice del rinvio in un provvedimento di cassazione, quando risulti frutto di mera disattenzione e non incida sulla decisione di merito, integra un errore materiale correggibile con il rimedio previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, se l'inesattezza sia presente in entrambe le parti.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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