Cassazione Civile, Ordinanza n. 23604/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia non riguarda il merito previdenziale, ma un ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. proposto dalla parte ricorrente contro una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In tale ordinanza, che aveva accolto il ricorso della medesima parte e disposto il rinvio della causa al giudice a quo per nuovo esame, era stata però indicata erroneamente, sia nella motivazione sia nel dispositivo, la competenza del Tribunale di Roma anziché del Tribunale di Tivoli come giudice di rinvio. La ricorrente ha quindi chiesto la rettifica dell’indicazione del giudice del rinvio, trattandosi di mero errore materiale derivante da disattenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l’indicazione del Tribunale di Roma, contenuta nella precedente ordinanza sia in motivazione sia nel dispositivo, costituisse un errore materiale emendabile con il rimedio di cui all’art. 391-bis c.p.c. Ha quindi accolto il ricorso per correzione e ha disposto che il riferimento corretto fosse quello al Tribunale di Tivoli; in particolare, nel punto della motivazione indicato nel provvedimento precedente deve leggersi "Tribunale di Tivoli" e nel dispositivo "Tribunale di Tivoli, in persona di diverso magistrato". La Corte ha inoltre disposto l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento e ha escluso una regolazione delle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
è il rimedio utilizzabile per correggere errori materiali o di mera disattenzione contenuti in un provvedimento della Corte di cassazione.
Cass. Sez. un. 9438/2002
richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione dell'errore materiale.
Cass. n. 10203/2009
richiamata per il medesimo principio sulle spese del procedimento di correzione.
Cass. n. 21213/2013
richiamata per il medesimo principio sulle spese del procedimento di correzione.
Massime di principio
- L'indicazione erronea del giudice del rinvio in un provvedimento di cassazione, quando risulti frutto di mera disattenzione e non incida sulla decisione di merito, integra un errore materiale correggibile con il rimedio previsto dall'art. 391-bis c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo del provvedimento, se l'inesattezza sia presente in entrambe le parti.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è necessario provvedere sulle spese, secondo l'orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23574/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23575/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23576/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23582/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23583/2025 del 20/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 20 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23584/2025 del 20/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →