Sentenza n. 2038/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 71/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 71/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, recante condanna all'accredito della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 71/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, notificata il 9 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto a ciascuna ricorrente il beneficio economico della carta del docente, pari a euro 500,00 annui, per le annualità rispettivamente indicate, per importi complessivi individuali di euro 1.000,00, euro 2.000,00, euro 1.500,00, euro 2.000,00 ed euro 1.500,00. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza. Nel merito lo ha accolto, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che la pretesa economica delle ricorrenti era comprovata dalla documentazione depositata e che il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare nel borsellino elettronico della carta del docente gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza; il giudice ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e impartito all'amministrazione le prescrizioni necessarie per l'esecuzione, nominando anche un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è procedibile, per le condanne pecuniarie risultanti da una sentenza notificata all'amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto somme determinate a carico di una pubblica amministrazione e l'amministrazione non allega né documenta l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine prefissato, detraendo gli eventuali pagamenti già eseguiti.
- In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che il suo intervento sia attivato dal creditore mediante istanza e fissando il termine per l'esecuzione dell'incarico.
- L'attività di commissario ad acta affidata a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.
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